Nel settore della somministrazione, che occupa oltre 515.000 lavoratori, vige, in base all'articolo 30 dell'attuale Ccnl del 15 ottobre 2019, un sistema particolare di retribuzione delle festività natalizie, teso a favorire i lavoratori con contratti di lavoro in scadenza in tale periodo.
Qualora una missione di lavoro temporaneo, di durata di almeno 2 mesi, si concluda nell'arco dei 2 giorni precedenti il 25 dicembre e venga rinnovata entro i 14 giorni di calendario successivi alla cessazione, al lavoratore somministrato, a titolo di miglior favore, vengono retribuite al 100% le festività del 1° e 6 gennaio.Ove la missione venga rinnovata e cessata entro il mese di dicembre, al lavoratore vengono retribuite al 50% le festività del 25 e 26 dicembre; in tal caso le festività del 1° e 6 gennaio si riducono al 50 per cento.
Il contratto collettivo, per aiutare agenzie e utilizzatori, riporta le seguenti tre esemplificazioni:
a) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione attivata entro il 6 o 7 gennaio: si ha diritto al pagamento delle festività del 1° e 6 gennaio al 100% e nessun trattamento è dovuto per il 25 o 26 dicembre;
b) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione attivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e nessun trattamento è dovuto per il 1° e il 6 gennaio;
c) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre, con successiva missione attivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre e nuova attivazione entro il 6 o 7 gennaio: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e del 1° e 6 gennaio al 50 per cento.
Inoltre il Ccnl precisa quanto segue. Con esclusione della festività natalizia, in caso di successione di due contratti, dove il primo termina il giorno antecedente a una o più festività e il secondo inizia il primo giorno lavorativo successivo alla stessa, i due contratti, ai soli fini del pagamento di tale o tali festività, si considerano continuativi.Tali ipotesi ricorrono - per evidenti ragioni di tutela del lavoratore- esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore con la medesima mansione e inquadramento.

