Rapporti di lavoro

Festività natalizie pagate ai somministrati anche se non lavorate

Questo trattamento scatta se una missione termina appena prima le giornate festive e la seguente incomincia subito dopo

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di Michele Regina

Nel settore della somministrazione, che occupa oltre 515.000 lavoratori, vige, in base all'articolo 30 dell'attuale Ccnl del 15 ottobre 2019, un sistema particolare di retribuzione delle festività natalizie, teso a favorire i lavoratori con contratti di lavoro in scadenza in tale periodo.

Qualora una missione di lavoro temporaneo, di durata di almeno 2 mesi, si concluda nell'arco dei 2 giorni precedenti il 25 dicembre e venga rinnovata entro i 14 giorni di calendario successivi alla cessazione, al lavoratore somministrato, a titolo di miglior favore, vengono retribuite al 100% le festività del 1° e 6 gennaio.Ove la missione venga rinnovata e cessata entro il mese di dicembre, al lavoratore vengono retribuite al 50% le festività del 25 e 26 dicembre; in tal caso le festività del 1° e 6 gennaio si riducono al 50 per cento.

Il contratto collettivo, per aiutare agenzie e utilizzatori, riporta le seguenti tre esemplificazioni:
a) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione attivata entro il 6 o 7 gennaio: si ha diritto al pagamento delle festività del 1° e 6 gennaio al 100% e nessun trattamento è dovuto per il 25 o 26 dicembre;
b) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre e con successiva missione attivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e nessun trattamento è dovuto per il 1° e il 6 gennaio;
c) lavoratori con prima missione che cessa il 23 o il 24 dicembre, con successiva missione attivata dopo il 26 (ad esempio il 27) ma con cessazione entro il 31 dicembre e nuova attivazione entro il 6 o 7 gennaio: in questo caso sono pagate le festività del 25 e 26 dicembre al 50% e del 1° e 6 gennaio al 50 per cento.

Inoltre il Ccnl precisa quanto segue. Con esclusione della festività natalizia, in caso di successione di due contratti, dove il primo termina il giorno antecedente a una o più festività e il secondo inizia il primo giorno lavorativo successivo alla stessa, i due contratti, ai soli fini del pagamento di tale o tali festività, si considerano continuativi.Tali ipotesi ricorrono - per evidenti ragioni di tutela del lavoratore- esclusivamente in caso di reiterazione, da parte della stessa agenzia, della missione con lo stesso utilizzatore con la medesima mansione e inquadramento.

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