Fondazioni lirico-sinfoniche, a rischio i contratti a termine in scadenza al 30 giugno
La previsione contenuta nel Dlgs 81/2015 non risulta interessata dal decreto Lavoro
Il prossimo 30 giugno scadono i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato dalle Fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee. La previsione, che non risulta interessata dal decreto Lavoro (Dl 48/2023), attualmente all'esame delle Aule parlamentari per la conversione in legge, è contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 29 del Dlgs 81/2015.
Per comprendere appieno la vicenda è necessario fare un passo indietro. Tali enti, originariamente nati con personalità giuridica di diritto pubblico (legge 800/1967), sono stati successivamente dichiarati, dopo alterne vicende, enti di diritto privato dal Dl 345/2000 con decorrenza retroattiva al 23 maggio 1998. Da tale data, pertanto, il datore di lavoro (inizialmente pubblico) è diventato di natura privata, con sottrazione dei rapporti di lavoro instaurati dagli enti lirici dall'area dell'impiego pubblico. La relativa normativa, tuttavia, è sempre rimasta "ibrida", nel senso di ritenere tali rapporti, nonostante la natura ormai privatistica dell'ente, non comparabili con quelli alle dipendenze degli altri datori di lavoro privati, presentando piuttosto profili di affinità al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato (in tal senso la recente sentenza delle Sezioni Unite 5542/2023). Un esempio di legislazione "ibrida" è contenuta nella disciplina del contratto a tempo determinato laddove l'attuale comma 3 dell'articolo 29 del Dlgs 81/2015 (come già, del resto il precedente Dlgs 368/2001) esclude espressamente le Fondazioni lirico sinfoniche dalla applicazione delle ordinarie regole in tema di apposizione e durata (articolo 19) nonché proroghe e rinnovi (articolo 21). In sostanza, per i contratti a termine stipulati con questi lavoratori manca l'obbligo di indicare le causali (incluse quelle previste dalla incerta novella operata dal decreto Lavoro), la previsione di una durata massima nonché un limite alle proroghe e ai rinnovi.
La Corte di giustizia Ue, invece, si è mostrata di diverso avviso. Nella sentenza 25 ottobre 2018, Sciotto, causa C-331/17, ha perentoriamente ribadito come anche i lavoratori del settore delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche non possono essere esclusi dalla tutela contro l'abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato. Il contrasto aveva provocato una sostanziale paralisi delle assunzioni a termine, stante la paura di futuri contenziosi. Il Dl 59/2019 è appunto intervenuto a sbloccare la situazione determinatasi a seguito della sentenza dei giudici lussemburghesi, aggiungendo alla normativa in materia di contratto a tempo determinato contenuta nel Dlgs 81/2015 uno specifico comma (nuovo comma 3-bis dell'articolo 29) secondo cui: a) in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico; b) ovvero di esigenze di sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato. Inoltre, al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al prossimo 30 giugno (quest'ultimo termine è stato inserito dall'articolo 6 del Dl 36/2022) i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee.
La prossima conversione del decreto Lavoro, che ha sostanzialmente rinnovato la tematica del contratto a termine causale riscrivendo l'intero primo comma dell'articolo 19 del Dlgs 81/2015, in una con la scadenza ormai prossima del 30 giugno, potrebbe essere l'occasione giusta per formulare una corretta e soddisfacente soluzione della problematica, in linea con le indicazioni formulate dai giudici europei.