Ammortizzatori

Fondi bilaterali, altri sei mesi per adeguare gli statuti

Le principali novità del 2023 registrate in una circolare Inps

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con la circolare 4/22 di ieri l’Inps fornisce ad aziende e addetti ai lavori un vademecum contenente un riepilogo generale delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie, operanti nell’anno appena iniziato. Il documento, che richiama in particolare le disposizioni contenute nella legge 197/2022 (Bilancio 2023) e nel decreto Milleproroghe (Dl 198/22), contiene 14 misure. Ci soffermeremo sulle più significative. Partiamo da quella, disciplinata della legge 197/2022 riguardante i congedi parentali, in quanto costituisce una novità. Il provvedimento è intervenuto modificando il comma 1, dell’articolo 34, del Dlgs 151/2001. Per effetto di tale variazione, con decorrenza 1° gennaio 2023 uno dei tre mesi di congedo parentale non trasferibili all’altro genitore, indennizzati al 30%, sale all’80 per cento. Può essere fruito in alternativa tra i genitori e sino al compimento del 6° anno del bambino. L’aumento trova applicazione solo per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022. Sul punto l’Istituto rimanda a una circolare di prossima emanazione.

Tra le novità va segnalato che i Fondi di solidarietà bilaterali conquistano 6 mesi in più per adeguare gli statuti alle nuove regole introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali entrata in vigore nel 2022. A seguito di queste variazioni, i Fondi si sarebbero dovuti adeguare entro il 31 dicembre dello scorso anno, pena la confluenza nel Fis dei datori di lavoro dei relativi settori. Ora il decreto Milleproroghe allunga il periodo e concede loro più tempo. L’adeguamento potrà, infatti, avvenire entro il 30 giugno 2023. In mancanza, dal 1° luglio opererà il Fis. Fino all’adeguamento, i datori con occupazione media inferiore a quella di accesso al Fondo di settore, continueranno ad essere tutelati dal Fis, cui proseguiranno anche a versare la contribuzione mensile di finanziamento.

La circolare si sofferma anche su molti altri punti evidenziandone l’ultrattività per l’anno in corso stabilita da uno dei due provvedimenti sopra citati. Tra le numerose fattispecie ricordiamo la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) prevista in caso di cessazione di attività. La possibilità di accedere alla Cigs da parte delle aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, si estende al 2023 e tal fine sono stati stanziati altri 50 milioni. La cassa può essere richiesta, per 12 mesi al massimo, in deroga ai limiti di durata previsti dalla normativa di riferimento.

L’Inps ricorda anche l’operatività della Cigs concessa a seguito di accordi di transizione occupazionale. Trattandosi di una norma strutturale, varrà sia per il 2023, sia per il futuro. Ricordiamo che il sostegno supporta le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento di Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale. L’intervento, che riguarda i datori con forza occupazionale media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente, può essere riconosciuto al massimo per 12 mesi, per le stesse causali originarie e va in deroga ai limiti di durata previsti dal Dlgs 148/2015.

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