Fondo trasporto aereo: accesso alle prestazioni semplificato per il personale di terra
Per l’accesso alle prestazioni integrative non sarà più necessario l’invio del modello «SR85»
Con il messaggio 4498 del 14 dicembre 2022 l'Inps rende noto che il personale di terra delle imprese del trasporto aereo e aeroportuale non dovrà più inviare il modello "SR85" ai fini dell'accesso alle prestazioni integrative garantite dal Fondo di solidarietà di settore, istituito con decreto interministeriale del 7 aprile 2016.
La semplificazione si estende retroattivamente a tutto il 2022 in quanto i modelli già inviati dalle persone interessate non saranno oggetto di valutazione ai fini della liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo.
Resta invece invariato l'obbligo d'invio del modello SR85 per tutto il personale navigante secondo le istruzioni già fornite attraverso il servizio telematico "Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di solidarietà trasporto aereo" già illustrato attraverso il messaggio Inps 1615/2019. Il modello "SR85", ricorda l'istituto, dovrà essere utilizzato dal personale navigante (pena la decadenza della prestazione) per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all'estero oppure di avere svolto attività lavorativa (con indicazione dei periodi) e per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.
In caso invece di rioccupazione all'estero durante i periodi tutelati dalle prestazioni integrative garantite dal fondo di solidarietà, permane l'obbligo per tutti i lavoratori del comparto (sia di terra, sia navigante), pena la perdita della prestazione, di comunicare telematicamente l'evento tramite il modello "SR83".
Si ricorda che in base all'articolo 5 del Regolamento istitutivo, il Fondo di solidarietà del settore aereo provvede a riconoscere prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di Naspi e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, per la durata dell'ammortizzatore sociale. In particolare, l'entità della prestazione riconosciuta ammonta al 80% della retribuzione lorda di riferimento percepita dall'interessato nei 12 mesi precedenti, priva dei compensi per lavoro straordinario.