Welfare

Fringe benefit, beneficio annullato se si superano i limiti

La circolare 35/E/2022 chiarisce che l’eventuale sforamento della soglia ne azzera il beneficio fiscale

immagine non disponibile

di Stefano Sirocchi

Nella circolare 35/2022 l’agenzia delle Entrate chiarisce che l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis (Dl 115/2022), con cui è stato fissato per i lavoratori dipendenti il plafond di non imponibilità dei benefit nel limite complessivo di 600 euro per il periodo di imposta 2022, è nel solco dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e dunque ne mutua anche il relativo meccanismo secondo cui l’eventuale sforamento della soglia ne azzera il beneficio fiscale.

Il dubbio sulla valenza della franchigia dei 600 euro era sorto non solo perché da un’interpretazione letterale si giungeva a risultati opposti, ma anche perché l’articolo 12 si distingue dalla disciplina ordinaria per l’estensione dell’ambito oggettivo alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al dipendente per le utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Tuttavia, come segnala l’agenzia delle Entrate, la relazione illustrativa specifica che «con la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro», formula che evidenzia la continuità della nuova previsione con la disciplina a regime e il riferimento al raddoppio di soglia avvenuto nel anni 2020 e 2021.

Coerentemente con questa lettura, il beneficio riguarda anche i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e può essere erogato ad personam. Inoltre, rientrano nella disciplina il coniuge del lavoratore e i familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico e di convivenza con il dipendente.

Viene anche chiarito che il bonus carburante (articolo 2 del Dl 21/2022, che prevede per il 2022 la non imponibilità fino a 200 euro di buoni benzina o titoli analoghi ceduti ai dipendenti dai datori di lavoro privati), è un incentivo autonomo e cumulabile con i 600 euro, ma pur sempre soggetto al meccanismo di annullamento del beneficio se si supera l’importo specifico.

In base a tali indicazioni, si ritiene che un dipendente che nel 2022 abbia superato il limite di complessivi 600 euro per beni e servizi ricevuti (compresi la fruizione di prestiti agevolati o auto in uso promiscuo) e abbia ricevuto 250 euro in buoni benzina, non possa fruire di nessuna delle due agevolazioni.

Viceversa, a nostro avviso, il dipendente che avesse ricevuto 500 euro in buoni benzina e 300 euro in generi alimentari possa fruire di entrambi i benefici, se ripartibili nel seguente modo: 200 euro bonus carburante e 600 euro come plafond di esenzione generale dei benefit (300 buoni benzina e 300 generi alimentari).

Infine, la perdita del beneficio per superamento della soglia vale anche nel caso di trasformazione dei premi di risultato in benefit. Per cui, qualora il valore dei beni e servizi offerti (compresi i buoni benzina fino a 200 euro) e dei rimborsi delle utenze di acqua, luce e gas, sia di importo superiore ai rispettivi e distinti limiti fissati dalle due agevolazioni (600 euro e 200 euro), ciascun valore sarà interamente assoggettato a tassazione ordinaria e non ad imposta sostitutiva del 10 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©