Gestione separata: verifica sui contributi non versati, anno di imposta 2015
Via libera dell'Inps all'Operazione Poseidone anno di imposta 2015: lo ha comunicato lo stesso istituto con messaggio 2903/2021.
In particolare, sono state completate le operazioni di elaborazione e invio delle comunicazioni di debito a seguito delle estrazioni dei dati fiscali dei soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel modello Unico persone fisiche 2016 – anno di imposta 2015 – e per i quali non risulta presente la compilazione del quadro RR sezione II della dichiarazione dei redditi, né risulta effettuato alcun versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria sui redditi stessi.
Come per le operazioni che hanno riguardato i redditi relativi agli anni di imposta precedenti, sono interessati tutti i soggetti che hanno indicato l'avvenuta produzione di reddito ai fini fiscali nei quadri RE – LM ( lavoro autonomo) o RH della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di associazione tra professionisti o società semplice per i redditi di lavoro autonomo nonché i soggetti che hanno omesso la compilazione del quadro previsto per la determinazione della contribuzione previdenziale dovuta e risultano obbligati al pagamento dei contributi in gestione separata Inps.
A tutti coloro rientranti nei criteri sopracitati si è provveduto a predisporre l'invio di una comunicazione di iscrizione, se assente, alla gestione separata con la quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate in base all'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000.Viene sottolineato che eventuali contestazioni proposte da contribuenti destinatari delle comunicazioni di debito che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non siano tenuti al pagamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento in base a quanto previsto negli statuti o regolamenti delle casse professionali autonome, andranno esaminate tenendo in considerazione le sentenze della Corte di cassazione, nelle quali è stato affermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps in assenza della contribuzione presso la Cassa autonoma previdenziale (sentenze 30344/2017, 30345/2017, 1172/2018, 2282/2018, 1643/2018).
È da considerare infine, che l'articolo 37 del Dl 18/2020 ha disposto al comma 2 che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 335/1995, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Successivamente l'articolo 11, comma 9, del Dl 183/2020 ha disposto, sempre con riferimento ai termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 335/95, che gli stessi sono sospesi per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del decreto legge 183/2020, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.