Rapporti di lavoro

Gli incentivi al whistleblowing: la cautela di Ue e Italia sui meccanismi premiali

L’introduzione nel 2017 di una disciplina organica del fenomeno ha innalzato il livello della tutela che ha innescato un aumento costante delle segnalazioni

di Alessandro De Nicola e Ivan Rotunno

È recente la notizia che la Security exchange commission (Sec, la Consob degli Usa) ha concesso una ricompensa di 3,5 milioni di dollari ad un soggetto che aveva aiutato la commissione a concludere con successo un’indagine relativa a uno schema corruttivo che implicava le succursali russe e cinesi di una società di consulenza e produzione di materiali per la cybersecurity. La cifra corrisponde a circa il 30% di quanto la società aveva pagato per transigere il caso senza ammissione di colpa e ci ricorda che secondo la legge Dodd-Frank se il whistleblower fornisce informazioni veritiere e utili alle inchieste può ricevere dal 10 al 30% delle multe comminate dalla Sec. Questo sistema della taglia, che può ritorcersi pesantemente contro chi spiffera falsità, ha creato anche un segmento di avvocati specializzati che assistono il whistleblower per evitargli guai e nell’interlocuzione con la Sec e il Dipartimento di giustizia.

Il sistema italiano

E in Italia?L’introduzione nel 2017 di una disciplina organica del fenomeno – in procinto di esser nuovamente modificata con un decreto in recepimento della Direttiva Eu 2019/1937 –ha innalzato il livello della tutela per i whistleblower prevedendo strumenti quali la tutela della riservatezza dell’autore della segnalazione, la nullità del licenziamento con conseguente diritto alla reintegrazione nel rapporto di lavoro, la nullità del demansionamento nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante nonché lo spostamento dell’onere della prova in capo al datore di lavoro che deve dimostrare che l’eventuale adozione delle misure menzionate sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Il nuovo contesto normativo ha fatto registrare un aumento costante delle segnalazioni che, nel settore pubblico (Fonte Relazione ANAC 2020), sono passate dalle 125 del 2015 alle 873 del 2019. Tuttavia, né il legislatore italiano né quello europeo hanno scelto di promuovere l'adozione di meccanismi “premiali” per i segnalanti di condotte illecite nonostante il tema degli incentivi fosse stato ipotizzato sia nelle prime stesure del disegno di legge, poi approvato con la legge 179/2017, che però nella versione promulgata non ne ha più fatto menzione, sia, con maggior dettaglio, da parte della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica amministrazione che, sulla base delle esperienze internazionali, già nel 2012 aveva suggerito l’introduzione di un sistema tale per cui «chiunque segnala all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti condotte illecite che cagionano danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione, spetta un premio in denaro non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento della somma recuperata all'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti».

Nel nostro paese, con la dovuta attenzione a disincentivare comportamenti opportunistici e diffamatori ed evitando l’intrusione di un’autorità pubblica, si potrebbero forse agevolare le imprese e gli enti che introducono sistemi premiali: il dibattito è aperto.

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