Rapporti di lavoro

Gli ispettori del lavoro potranno indagare su molestie, lesioni e legge 231

Un protocollo tra Inl e Procura generale presso la Corte di cassazione, che potrà essere adottato a livello territoriale, individua diversi ambiti in cui può essere conferita la delega a operare

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di Luigi Caiazza

Delega dalle Procure della Repubblica agli ispettori del lavoro per le indagini in caso di lesioni personali da mobbing, molestie, violenze e minacce nel contesto lavorativo, aborto colposo per causa di lavoro, incendio, crollo di costruzioni.
Si tratta di alcune ipotesi contenute nel protocollo quadro posto a base della collaborazione, tra Procure e Ispettorati territoriali del lavoro, finalizzata a garantire il tempestivo e qualificato intervento degli ispettori del lavoro.

L'iniziativa, oggetto della nota 474/2022 del 2 dicembre dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), è il risultato delle intese raggiunte con la Procura generale presso la Corte di cassazione al fine di individuare linee operative omogenee sul territorio, con particolare riferimento alle indagini riguardanti violazioni in ambito lavoristico.Tali intese, come chiarito con la nota 483/2022, si sono rese necessarie, tra l'altro, per assicurare l'omogeneità, l'efficienza e la coerenza dell'azione ispettiva su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell'attuale organico del personale ispettivo e dei tempi del progressivo ed effettivo incremento dell'organico.

Il protocollo sofferma particolarmente l'attenzione sul potere di sospensione dell'attività imprenditoriale, o parte di essa, attribuito dall'articolo 14 del Dlgs 81/2008 agli ispettori del lavoro, ritenuto idoneo a evitare di attivare la più grave misura cautelare del sequestro preventivo (articolo 321 del Codice di procedura penale) e che consente, nel contempo, una notevole economia processuale.Nell'individuare l'ambito e le modalità di intervento, il protocollo indica le «fattispecie criminose di notevole impatto sociale in ambito lavorativo» tra le quali annovera le violazioni delle norme di prevenzione, infortuni gravi e/o mortali, le frodi ai danni del sistema previdenziale e assicurativo, lo sfruttamento dei lavoratori che si trovano in stato di bisogno mediante la corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle contrattuali e comunque spropositate rispetto alla qualità e quantità del lavoro, somministrazione fraudolenta di manodopera.

Tra le ipotesi di indagini, nel caso di strutture sanitarie, il protocollo individua nel direttore generale della Asl il datore di lavoro, secondo la definizione che ne dà l'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2008, ritenendo che costui copra una posizione di garanzia ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

Il protocollo pone l'accento sull'opportunità di dare impulso all'applicazione della legge 231/2001. In particolare, maggiore attenzione dovrà essere posta nei confronti di aziende nelle quali vengano rilevate plurime e continue violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativi infortuni. In caso di infortuni gravi o mortali, ove venga accertato che siano stati determinati in violazione delle norme di sicurezza, l'ispettore non mancherà di rilevare la responsabilità dell'ente in base all'articolo 25-septies del Dlgs 231/2001.

Viene prevista, inoltre, una semplificazione nelle comunicazioni delle notizie di reato secondo il Dlgs 758/1994. In tal caso, infatti, viene stabilito che la notizia verrà inoltrata alla Procura solo alla scadenza del termine di ottemperanza alla prescrizione e dopo aver verificato l'avvenuto/mancato pagamento, ovvero constatato l'inadempimento alla prescrizione.

La formazione del personale ispettivo da parte di magistrati, e dei primi nei confronti degli altri organi di polizia coinvolti nelle disposizioni di cui sopra, è oggetto di particolare interesse da parte del protocollo.

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