Il 25 aprile in busta paga
La festività può determinare una maggiorazione della retribuzione ed essere a carico del datore di lavoro in caso di ammortizzatori
Il 25 aprile (Festa della Liberazione) è giornata festiva e quest'anno coincide con il martedì.
Facciamo il consueto punto circa gli adempimenti a cui sono tenuti gli uffici del personale ed i loro consulenti.
In base alla legge 260/1949, oltre le domeniche sono festivi il 25 aprile e il 1° maggio, nonché le seguenti giornate:
– il 1° gennaio;
– il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
– il lunedì dopo Pasqua (mobile);
– il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
– il giorno di Ognissanti (1º novembre);
– il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
– il giorno di Natale (25 dicembre);
– il 26 dicembre.
Tutti i datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva.
La festività che non coincida con la domenica, com'è appunto il caso quest'anno del 25 aprile cadente di martedì, non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, in quanto la festività è già compresa nello stipendio. Invece ai lavoratori non retribuiti in misura fissa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, compete una quota di retribuzione che si determina ragguagliandola a quella corrispondente a un sesto dell'orario normale settimanale.
In caso di prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e/o nei contratti collettivi di qualsiasi livello. Si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Lavoratori in Cig/Fis
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per riepilogare:
– retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis . Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
– Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.
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Si ricorda, salvo casi specifici e residuali, che dallo scorso anno è in vigore l'assegno unico universale pagato direttamente dall’Inps.
Regime fiscale e previdenziale
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di aprile, unitamente alle altre festività ricorrenti in tale mese.