Previdenza

Il calcio femminile diventa sport professionistico, le istruzioni operative dell’Inps

Contribuzione previdenziale ripartita in base alle stesse percentuali previste dall’assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti

di Beatrice Passerini

La data del 1° luglio 2022 è entrata nella storia degli sport femminili italiani. Da questa data, infatti, il calcio femminile è diventato sport professionistico. Un iter iniziato più di due anni fa, che ha portato alla stipula del primo accordo collettivo tra la Figc, la Divisione Calcio Femminile presso la Figc, le società militanti nel campionato professionistico di Serie A Femminile e l'Associazione italiana calciatori (Aic).
La Figc è la prima federazione a riconoscere e a pareggiare i diritti delle calciatrici a quelli dei calciatori, introducendo il professionismo sportivo nel calcio femminile, in base alla legge 91/1981, a far data dalla stagione calcistica 2022/2023.
L'accordo, di durata triennale, disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista normativo ed economico tra le società partecipanti al campionato di Serie A femminile organizzato dalla Divisione calcio femminile della Figc e le calciatrici professioniste, garantendo un trattamento economico minimo e tutte le tutele previdenziali e per infortuni già previste per la generalità dei lavoratori.
Assicurazione Inail e Inps (ex-Enpals), dunque, per le calciatrici professioniste del Campionato di serie A.
Si ricorda che lo status di sportivo professionista è attualmente definito dall'articolo 2 della legge 91/1981, secondo cui «Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".
L'Inps con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 illustra le disposizioni normative e amministrative relative all'estensione dell'obbligo al Fondo pensione sportivi professionisti (Fpsp) di cui all'articolo 2 della legge 366/1973 a decorrere dal 1° luglio 2022 e fornisce le istruzioni operative per la regolarizzazione degli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dei direttori sportivi, dei direttori tecnici, delle atlete calciatrici, degli allenatori e dei preparatori atletici.
Gli obblighi informativi e contributivi, sia in caso di rapporto di lavoro subordinato, sia autonomo sono a carico del datore di lavoro/committente, così come previsto per la quasi totalità dei lavoratori dei settori dello Sport e dello Spettacolo.
Dal 1° luglio 2022, la contribuzione previdenziale relativa all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) è pari al 33% ed è suddivisa con la medesima ripartizione dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti ovvero, il 23,81% a carico del datore di lavoro/committente e il 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.

Il contributo Ivs è calcolato sulla retribuzione giornaliera, nel rispetto del minimale di retribuzione, che per l'anno 2023 è pari a 53,95 euro (circolare Inps 11/2023) e sino al massimale annuo, per i post '95, diviso per 312, per gli ante '95.

Alla contribuzione del 33% si aggiunge l'aliquota aggiuntiva dell'1% a totale carico del lavoratore, introdotta dall'articolo 3-ter del Dl 384/1992 con decorrenza dal 1° gennaio 1993, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile e nei casi in cui l'aliquota contributiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10 per cento.

L'Inps nella circolare 11/2023 determina che, per il 2023, la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 52.190.00 euro annui e il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è pari a 113.520,00 euro (364,00 euro giornalieri – massimale annuo/12).

I parametri, per l'applicazione del contributo aggiuntivo dell'1% cambiano a seconda che si tratti di sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 o già iscritti a tale data. Nel primo caso (post 1995) l'aliquota aggiuntiva dell'1% dovrà essere applicata, per il 2023, sulla quota di retribuzione mensile eccedente i 4.349,00 euro (52.190,00 euro annui) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile, fissato per il 2023 in 113.520,00 euro.

Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato, il criterio della mensilizzazione della prima fascia di retribuzione pensionabile. Resta ferma, la possibilità a fine anno, di effettuare le operazioni di conguaglio in relazione al contributo versato in eccesso. Nel secondo caso (ante 1995) l'aliquota aggiuntiva dell'1% dovrà essere applicata, per il 2023, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 167,00 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile di 364,00 euro. Resta ferma, la possibilità a fine anno, di effettuare le operazioni di conguaglio in relazione al contributo versato in eccesso.

È altresì dovuto il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del Dlgs 166/1997 nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro/committente e 2,1% a carico del lavoratore subordinato o autonomo). La soglia del massimale si differenzia anche in questo caso, a seconda che si tratti di sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 o già iscritti a tale data. Nel primo caso (post 1995) il contributo di solidarietà si versa sulla parte di retribuzione eccedente il massimale annuo 2023 pari a 113.520,00 euro e fino all'importo annuo di 827.562,00 euro. Nel secondo caso (ante 1995) il contributo di solidarietà si versa sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 364,00 euro e fino all'importo giornaliero di 2.652,00 euro.

Le società professionistiche già in possesso di una matricola Dm, dovranno avvalersi dei flussi di regolarizzazione Dm-Vig da trasmettere, con le consuete modalità previste dal messaggio Inps 4973/2016, entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare Inps 24 in commento ovvero entro il 16 maggio 2023. Le società professionistiche che invece alla data odierna sono sprovviste di una matricola Dm dovranno procedere all'apertura dell'apposita posizione contributiva e dovranno assolvere agli adempimenti informativi con l'invio delle denunce UniEmens sempre entro il suddetto termine del 16 maggio 2023.

Sempre entro il termine del 16 maggio 2023 dovranno essere assolti gli obblighi contributivi versando le somme dovute dal 1° luglio 2022 al 31 gennaio 2023, applicando alle stesse gli interessi al tasso legale. Le sedi territoriali Inps provvederanno, una volta verificata la correttezza dei pagamenti, all'annullamento delle sanzioni dovute sulla contribuzione da luglio 2022 a gennaio 2023.

Si rammenta, a completamento del quadro normativo del settore dello Sport, che le disposizioni del Dlgs 36/2021 sarebbero dovute entrare in vigore dal 1° gennaio 2023 (ora rinviate al 1° luglio 2023 con decreto Milleproroghe), ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 come disposto dall'articolo 51 del decreto.

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