Il cumulo tra lavoro accessorio e trattamenti di sostegno
L’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 81/2015 rende strutturale la misura (dapprima solo temporalmente limitata alla luce del precedente disposto dell'articolo 70, co. 1 del dlgs 276/2003) che consente la possibilità di erogare prestazioni di lavoro accessorio da parte dei percettori di trattamenti integrativi del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. La scelta del legislatore delegato ha indotto l'Inps ha ritenere tale disciplina applicabile ai redditi da lavoro accessorio percepiti fin dal 1 gennaio del corrente anno, nonostante la norma sia entrata in vigore il 25 giugno 2015 (cfr. la recente circolare 170 del 13 ottobre scorso). Il limite di piena cumulabilità è fissato in euro 3.000,00 di compenso rivalutato per anno civile (nel 2015 pari a 4.000,00 euro lordi); oltre tale importo , e fino a 7.000,00 euro netti (9,333,00 lordi) che contrassegna il limite di reddito percepibile nel corso dell'anno da prestazioni di lavoro accessorio, la cumulabilità è soggetta a dei limiti. Nella circolare citata l'Inps ha esaminato le varie ipotesi di cumulabilità riferite ai diversi trattamenti di integrazione salariale e sostegno al reddito.
Lavoro accessorio e indennità di mobilità
L'indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio nel limite di 3.000,00 euro per ciascun anno civile (4.000,00 euro lordi nel 2015). Per i compensi che superano tali limite, e fino al limite di 7.000,00 euro nell'anno civile (9.333,00 lordi) si applicano i limiti previsti dall'articolo 9, co. 9, legge 223/1991. Più in particolare il cumulo è ammesso in misura sufficiente a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (rivalutata in base agli indici Istat), sulla base dei dati rilevabili dalle relative buste paga (v. precisazioni Inps nella circolare 229/1996). Spetterà poi all'Inps, sulla base dei dati comunicati, procedere eventualmente alla riduzione dell'indennità in modo tale che la somma degli importi di indennità e compenso da lavoro accessorio non siano superiori alla precedente retribuzione. A tale ultimo proposito il beneficiario dell'indennità di mobilità deve comunicare all'INPS, entro cinque giorni dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità ove il lavoro accessorio fosse cominciato precedentemente, il reddito presunto derivante dal lavoro accessorio nell'anno solare.
Il modulo attualmente in uso per la comunicazione di nuova attività lavorativa in corso di fruizione del trattamento di mobilità è il mod. “COD. SR83”, scaricabile dal sito web dell'Inps nella sezione modulistica. Al riguardo è tuttavia opportuno fare delle precisazioni. L'art. 9, co. 5, del decreto legge 76/2013, introducendo una interpretazione autentica circa la “pluriefficacia” delle comunicazioni effettuate dal datore inerenti il rapporto di lavoro (assunzione, cessazione ec.), ha stabilito che “sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'Inps, dell'Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura Ufficio territoriale del Governo e delle Province”. Di conseguenza la norma, come precisato nella circolare Inps 57/2014 (v. anche interpello Minlav 19/2012), esonera il lavoratore dall'effettuare una comunicazione di nuova attività lavorativa (purché il datore abbia correttamente effettuato le proprie comunicazioni), ma non lo esonera dal comunicare il reddito presunto. Il lavoratore, pertanto, compilerà , oltre alla sezione anagrafica inclusa con la tipologia del lavoro (accessorio) e la data di inizio della prestazione, la sola sezione del modulo corrispondente alla indicazione del reddito presunto (vedi figura) e lo invierà alla Struttura Inps territorialmente competente.
Al riguardo non sono chiare le modalità che l'Inps utilizzerà per procedere all'eventuale conguaglio, come sopra illustrato, nel caso in cui il reddito presunto da lavoro accessorio dovesse discostarsi dal reddito effettivamente percepito. I voucher, infatti, non sono soggetti a certificazione fiscale da parte del datore di lavoro che li utilizza. Sul punto sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti da parte dell'Inps.
Lavoro accessorio e Naspi/disoccupazione agricola
In base alle previsioni contenute nel D.lgs. n.22 del 2015 circa la cumulabilità della prestazione NASpI con i redditi derivanti da attività lavorativa, l'Inps ha precisato nella circolare 142/2015 che l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile (gli importi sono al netto) la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Anche in questo caso il beneficiario dell'indennità NASpI è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
I limiti di cumulabilità sopra evidenziati valgono anche per i trattamenti di disoccupazione agricola. In tali casi, tuttavia, considerato che l'indennità viene richiesta ed erogata nell'anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, la cumulabilità si valuta rispetto all'eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell'anno di competenza della prestazione.
Lavoro accessorio e Cassa Integrazione Guadagni.
Anche in tal caso la cumulabilità è pienamente ammessa, senza obblighi informativi da parte del lavoratore, nel limite complessivo di euro 3.000,00 per anno civile (nel corrente anno euro 4.000,00 lordi). Oltre tale importo, e fino ad euro 7.000,00 (9,333,00 lordi), la cumulabilità è parziale, secondo le regole ordinarie (vedi sopra). In tale ultima evenienza, il beneficiario del trattamento dovrà inoltrare la comunicazione prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.
Anche in questo caso il modello utilizzabile per la comunicazione è il mod. “COD. SR83”, sezione Cassa integrazione.