Gestione commercianti: titolare dell’impresa iscritto virtualmente, familiare iscritto effettivamente
Il socio unico della Srl che non partecipa direttamente all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda (socio di mero capitale) non è tenuto alla iscrizione alla gestione commercianti (si veda, ad esesempio, Cassazione 1759/2021).
Si pone pertanto il problema se il familiare del socio unico, che invece presta la propria opera prevalente all'interno della stessa azienda, sia tenuto o meno a iscriversi alla gestione commercianti in qualità di coadiutore. Il caso è piuttosto interessante ed è stato risolto dalla giurisprudenza di legittimità ricorrendo alla figura, certamente singolare, dell’iscrizione "solo virtuale" dell'imprenditore titolare.
Si noti in proposito che una tesi minoritaria ha negato l'iscrizione del familiare coadiutore, limitatamente alle società di capitali, sulla base della legge 1397/1960, laddove l'articolo 2 esclude la applicabilità dell'articolo 1 della stessa legge (estensione ai coadiutori dell'obbligo di iscrizione) alle imprese con personalità giuridica (sentenza Cassazione 27824/2009). Un familiare coadiutore, in altri termini, deve essere familiare di una persona fisica, non certo di una società.
Il quadro interpretativo delineato da questa tesi, tuttavia, è stato superato dalla necessità di assicurare una tutela previdenziale al coadiutore familiare di un titolare non tenuto alla iscrizione nella gestione commercianti.
Il destro, per così dire, che ha occasionato questo nuovo indirizzo è stato l'esame della posizione previdenziale dei coadiutori dei farmacisti. Il farmacista titolare di farmacia, infatti, è personalmente esentato dalla iscrizione nell’assicurazione commercianti in quanto iscritto all'Enpaf (l'ente previdenziale dei farmacisti), quindi a motivo di ragioni eminentemente soggettive, inerenti alla sua qualificazione professionale. Per eventuali coadiutori familiari, operanti nella stessa farmacia, non iscritti all'Enpaf, le medesime ragioni soggettive evidentemente non valgono. Si noti al riguardo che le farmacie possono essere pacificamente considerate delle imprese commerciali. Quella di farmacista è una professione sanitaria ma presenta particolarità tali da renderne preponderante la valenza commerciale (soprattutto dopo la riforma operata con la legge 124/2017, che ha segnato «il definitivo passaggio da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie ad una impostazione economico-commerciale», Corte costituzionale, sentenza 11/2020).
Una esclusione dei coadiutori familiari dalla tutela previdenziale assicurata dalla gestione commercianti costituirebbe una disarmonia rilevante sul piano dei principi costituzionali di uguaglianza e di garanzia di un'adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori (articolo 38 della Costituzione).
Ecco quindi che i giudici di legittimità, adiuvàndi vel supplèndi rispetto alle manchevolezze del diritto positivo, già nella sentenza 11466/2010 hanno ammesso il concetto del titolare iscritto "virtualmente" alla gestione Inps (pur non essendo "effettivamente" iscritto ad essa) per ammettere, come conseguenza, la liceità (e la obbligatorietà, ricorrendone i requisiti) della iscrizione dei coadiutori familiari (da ultimo Cassazione 31286/2019). Questi ultimi, naturalmente, sono tenuti all'obbligo allorché la loro prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (Cassazione 9873/2014; 7336/2017).
Si pensi al figlio di un socio unico (esclusivamente di capitale) di Srl che presti nell'azienda attività di amministratore unico: come coadiutore familiare sarà tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti. Ove percepisse un compenso dalla società dovrà necessariamente iscriversi anche alla gestione separata.