Il licenziamento per motivi economici è sempre vietato nella solidarietà in deroga
Il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative sul contratto di solidarietà in deroga, ex art. 5, commi 5, 7 e 8 della legge n. 236/93, per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, quelle alberghiere, termali ed artigiane.
Con la circ. n. 26 del 7 novembre 2014 integra la precedente circ. n. 20/2004 anche in seguito alle modificazioni apportate all'istituto dal D.L. n. 185/2008 che ne ha esteso il ricorso – già previsto come misura alternativa al licenziamento collettivo di cui all'art. 24 della legge n. 223/91 - anche per debellare i licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La circolare precisa che per l'accesso all'ammortizzatore le imprese dovranno avere almeno due dipendenti; in particolare, le imprese artigiane sono ammesse a condizione che riconoscano l'integrazione a carico dei fondi bilaterali di settore.
I lavoratori interessati, durante le ore di astensione dal lavoro, potranno svolgere attività formativa, alla presenza di un tutor, condizionata alla necessità di riorganizzazione o ristrutturazione del processo produttivo che imponga la modifica della mansione o l'impiego di nuove attrezzature, nell'ambito di idoneo progetto a contenuti teorico-pratici.
Resta ferma per i dipendenti interessati un'anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni che, in caso di trasferimento di azienda, sarà computata tenuto conto del precedente periodo presso il cedente. Il medesimo criterio si applica anche in caso di successione di appalti (circ. INPS n. 30/2012).
Sono ammessi al contratto di solidarietà anche i lavoratori assunti con contratto a termine, d'inserimento e gli apprendisti.
Sotto il profilo temporale il Ministero precisa che, dopo l'utilizzo continuativo della solidarietà per 24 mesi, un ulteriore contratto sarà possibile previa l'interruzione di almeno un mese; successivamente, le imprese con oltre 15 dipendenti dovranno aprire una nuova procedura di licenziamento collettivo.
Per essere ritenuta congrua, la percentuale media di riduzione dell'orario non deve superare il 60% su base annua per ogni unità produttiva.
Nella circostanza in cui il periodo richiesto sia inferiore all'anno e superiore al 60% secondo il ministero sarà possibile riparametrare la percentuale richiesta dall'azienda rispetto a 12 mesi - per i mesi di solidarietà richiesti - verificando che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% su base annua.
Ove l'accordo sindacale originario lo preveda e ferma restandone l'entità numerica, in corso di contratto, sarà possibile variare l'indicazione nominativa dei lavoratori senza aprire una nuova procedura di licenziamento ex legge n. 223/91, con un semplice accordo integrativo da trasmettere al Ministero.
La circolare, dopo essersi soffermata sulle modalità d'individuazione della retribuzione utile alla determinazione del contributo, spiega che esso verrebbe integralmente perso per la quota aziendale nella circostanza in cui, durante il regime di solidarietà, tranne che per giusta causa, si procedesse al licenziamento di lavoratori interessati o meno dall'ammortizzatore.
In vigenza della solidarietà risulta invece possibile trasformare a tempo indeterminato i contratti a termine e confermare in servizio gli apprendisti.
Il trasferimento di ramo d'azienda non pregiudica la prosecuzione del contratto di solidarietà in capo alla cessionaria a condizione che essa sottoscriva apposito accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/90, e presenti autonoma istanza alla DTL competente.