Contrattazione

Il nuovo lavoro occasionale, un’ottima opportunità per molti

di Vincenzo Fabrizio Giglio

L'articolo riepiloga la nuova disciplina del «lavoro occasionale». Sul tema si segnala anche lo Speciale pubblicato da Guida al lavoro.

Il «lavoro occasionale» (detto anche «PrestO», acronimo di «Prestazioni Occasionali») è quella forma agile di rapporto di lavoro che non richiede le mille incombenze connesse al rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, né le competenze (giuridiche, fiscali, ecc.) richieste dal lavoro autonomo. Risorto sulle ceneri dei vecchi «voucher», il lavoro occasionale si presta oggi ad essere un eccellente strumento, leggero e comodo (e legale), per la gestione di numerose piccole prestazioni che altrimenti, in molti casi, sarebbero rimaste confinate nell'area del lavoro nero.

Il lavoro occasionale si presenta, essenzialmente, in due vesti: il «contratto di lavoro occasionale», per un impiego da parte di professionisti o imprese; e il «Libretto Famiglia», per l'impiego in ambito privato, domestico o, comunque, non professionale. Le due situazioni presentano aspetti comuni e alcune divergenze.

In entrambi i casi, il rapporto va gestito tramite il portale dell'Inps, direttamente ad opera delle parti o tramite un intermediario abilitato (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro). Effettuate le registrazioni iniziali del datore di lavoro e del prestatore, il meccanismo è piuttosto semplice: il datore prenota la prestazione tramite il sito Inps, indicandone data, ora e durata; prima di poter operare, il datore dovrà precostituire presso l'Inps un «portafoglio elettronico» nel quale depositare i fondi che saranno utilizzati per i pagamenti (il committente provvede mediante carta di credito e versa l'importo che desidera: anche poche decine di euro); alle scadenze previste, l'Inps preleverà le somme necessarie dal portafoglio elettronico e disporrà i pagamenti in favore del prestatore, della gestione previdenziale e dell'Inail, senza che gli utenti debbano occuparsi di nulla.
Occorre tuttavia fare attenzione a chi può utilizzare il lavoro occasionale, per quali attività ed entro quali limiti.

In ambito lavorativo (professionale o imprenditoriale) le restrizioni riguardano il datore di lavoro (che non può avere alle dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato e non può impiegare il lavoratore occasionale nell'esecuzione di appalti o in settori pericolosi, quali l'edilizia e altro). I committenti professionali ammessi possono tuttavia ricorrere al lavoro occasionale per qualunque genere di lavoro. In ambito domestico, invece, le restrizioni riguardano le prestazioni, consentite solo per:
•piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione;
•assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
•insegnamento privato supplementare.

Dal canto suo, il prestatore può essere un qualunque soggetto che sia disponibile a svolgere attività occasionali. Può anche essere disoccupato e percettore di Naspi, poiché il lavoro occasionale non incide sullo stato di disoccupazione e non comporta alcuna decurtazione dell'assegno. Se si tratta di uno straniero, potrà inoltre far valere le prestazioni svolte per la conferma del permesso di soggiorno.

Il lavoratore riceverà dall'Inps un compenso netto che, in ambito familiare è pari a 8,00 euro all'ora (con un costo per il committente di ulteriori 2,00 euro); in ambito professionale, è pari (almeno) a 9,00 euro netti all'ora, con un costo per il committente di ulteriori 3,41 euro. In ogni caso, i compensi complessivi non potranno eccedere, annualmente, la somma di 5.000,00 euro (e non più di 2.500,00 euro da uno stesso committente).

In ambito familiare, inoltre, la prestazione può durare, nella stessa giornata, anche una sola ora e può essere denunziata all'Inps, «a consuntivo», entro il giorno tre del mese successivo. In ambito professionale, invece, la denuncia deve essere preventiva, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, e per ogni prestazione dovranno essere remunerate almeno 4 ore di lavoro (anche se non è proibita una durata inferiore della prestazione).

In conclusione, ciascuno può, naturalmente, ritenere che limiti e caratteristiche del nuovo lavoro occasionale potevano essere congegnati diversamente, in modo più ampio o più restrittivo. La legge ha cercato un equilibrio tra le (ambedue fondate) ragioni di chi aveva rilevato i troppi abusi del passato e di chi indicava i vantaggi di un uso corretto dello strumento. Nel complesso, la sua reintroduzione e la sua gestione telematica appaiono comunque una buona notizia ed una valida opportunità.

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