Agevolazioni

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è dolo generico

L’adempimento del debito non può essere omesso in favore dell'erogazione degli stipendi ai dipendenti

di Camilla Fino

Con la sentenza 44861/2022, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha confermato che il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente costituisce presupposto del reato di omesso versamento delle relative ritenute previdenziali e assistenziali (articolo 2, comma 1-bis, del Dl 463/1983), a nulla rilevando che la relativa erogazione sia avvenuta con ritardo rispetto agli accordi contrattuali.

Posto che la trattenuta andrà a creare la provvista finanziaria utile ad adempiere alle obbligazioni verso l'Inps, ne deriva che l'omesso versamento delle ritenute effettuate a fini contributivi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte possa costituire distrazione ad altri fini di somme di denaro astrattamente di pertinenza del lavoratore.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la fattispecie delittuosa in questione richiede il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ragione per cui, accertata tale volontarietà, non si richiede un'esplicita motivazione che, invece, occorre in caso contrario, cioè quando il giudice, esaminando le particolarità del caso, come ad esempio l'importo esiguo delle somme non versate o la sporadicità delle inadempienze, possa addivenire al convincimento della mancanza dell'elemento soggettivo penalmente rilevante, considerando così la condotta inadempiente un comportamento colposo.

Ricorre dolo generico anche dalla consapevole scelta del datore di lavoro di omettere i versamenti dovuti, in presenza di una situazione di difficoltà economica, qualora abbia deciso di procedere al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e alla manutenzione dei mezzi utili all'attività d'impresa, piuttosto che al versamento delle ritenute, avendo l'onere di ripartire le risorse esistenti al momento della corresponsione delle retribuzioni, così da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò dovesse significare non poter pagare i compensi interamente.

Il principio di diritto

La Corte di legittimità stabilisce il principio secondo cui, ai fini della valutazione del dolo, non vi è la necessità di analizzare la situazione contingente dell'impresa che abbia determinato il mancato versamento delle ritenute, non esentando, dunque, il datore di lavoro, che si trovi in una situazione di difficoltà economica, dall'obbligo contributivo.

La sentenza, infatti, fa riferimento a un'impostazione giurisprudenziale secondo la quale non è possibile assolvere il datore di lavoro per mancanza dell'elemento soggettivo, anche se quest'ultimo dimostri l'impossibilità di reperire le risorse necessarie per il corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Si delinea, quindi, un quadro sintetico della seguente ipotesi criminosa: è sufficiente, perché il reato sia integrato, il dolo generico, essendo irrilevante il fine perseguito dal datore di lavoro, dal momento che non è richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte.

Conseguentemente, per il reato di omissione dei contributi previdenziali e assistenziali, la Corte ritiene irrilevante la circostanza che il datore di lavoro non abbia accantonato per tempo le somme da versare all'Erario, alle scadenze fissate dalla legge, per adempiere il debito tributario.

La Cassazione ha statuito pertanto che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, sia sufficiente il dolo generico, che si esaurisce nella coscienza e volontà da parte del datore di lavoro di omettere o ritardare il versamento delle ritenute, con conseguente irrilevanza di eventuali criticità aziendali.Le motivazioni della sentenza 44861/2022, seppur sintetiche, offrono lo spunto per alcune considerazioni riflessive.

Posto che le ritenute previdenziali sono parte integrante della stessa retribuzione, il datore di lavoro sarebbe tenuto a ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere i compensi ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all'obbligo del versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull'integrale pagamento delle retribuzioni medesime.

Ciò significa che il datore di lavoro non potrebbe mai considerarsi liberato dall'onere contributivo in quanto, nel momento in cui corrisponde le retribuzioni ai lavoratori, è altresì tenuto ad accantonare le somme necessarie al fine di poter adempiere il debito tributario, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare gli stipendi nel loro intero ammontare.

Tale impostazione muove dall'assunto che il rapporto di lavoro subordinato fa sorgere in capo al datore di lavoro, da una parte, l'obbligo di retribuire il dipendente, dall'altra, quello di versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali; in realtà, però, come sottolineato dalla Cassazione, soltanto il mancato versamento delle somme all'Inps è condotta penalmente rilevante; al contrario, il diritto dei lavoratori a percepire la retribuzione non riceve alcuna tutela penalistica. Per tali ragioni, deve essere privilegiato in ogni caso l'adempimento del debito d'imposta, che non può essere pretermesso neppure in favore dell'erogazione degli stipendi ai dipendenti.

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