Rapporti di lavoro

Importo dovuto correlato alla reiterazione dell’irregolarità

di G.Mac. e T.Mor.

Con la nuova norma, nel caso del contribuente che, per sei anni, ha omesso o pagato dopo i termini versamenti di 50 euro per ogni anno, l’Inps, invece di applicare la sanzione di 10mila euro per ogni anno, in totale 60mila euro, con possibilità di ulteriore riduzione alla metà, cioè a 30mila euro, applicherà la sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

A seguito della reiterazione dell’omissione (che si verifica a fronte di almeno una seconda omissione nei cinque anni successivi alla prima), le sanzioni applicabili, in caso di violazioni commesse dal 2010 al 2015, sono pari a:

75 euro per il 2010

(50 euro per 1,5);

100 euro per il 2011

(50 euro per 2);

125 euro per il 2012

(50 euro per 2,5);

150 euro per il 2013

(50 euro per 3);

175 euro per il 2014

(50 euro per 3,5);

200 euro per il 2015

(50 euro per 4);

in totale 825 euro, con possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta, versando un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata, cioè 412,50 euro e non l’importo delle vecchie sanzioni, pari a 30mila euro.

Se due omissioni non costituiscono reiterazione, entrambe saranno sanzionate come «prime violazioni».

In questa rimodulazione e applicazione delle sanzioni più miti, nel rispetto del favor rei, cioè del principio di legalità, saranno però penalizzati i contribuenti che hanno pagato la vecchia sanzione perché le somme versate non possono essere restituite. Vale il principio «chi ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, scurdammece ò passato».

Si deve infine segnalare che sia la vecchia norma, sia la nuova, fanno sempre riferimento alle sanzioni applicabili in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Non è invece disciplinato il caso delle sanzioni applicabili sui tardivi versamenti. La nuova norma, contenuta nell’articolo 23 del decreto legge 48/2023, in sede di conversione in legge potrebbe essere integrata, disciplinando il caso dei contribuenti che hanno versato in ritardo le ritenute, anche se dopo tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.

È evidente che ci deve essere un trattamento diverso da chi ha omesso il versamento, rispetto a chi ha già pagato, pure se in notevole ritardo. Così come succede per i versamenti delle imposte eseguiti in ritardo, lo stesso deve valere per le ritenute previdenziali: l’importo pagato va sottratto dal totale dovuto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©