Contrattazione

In arrivo gli arretrati retributivi previsti dal rinnovo del Ccnl funzioni locali

A dicembre vanno corrisposte le somme relative al 2019-2021

immagine non disponibile

di Cristian Callegaro

A seguito della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni locali per il triennio 2019-2021, avvenuta il 16 novembre 2022, si rammenta che entro il mese di dicembre 2022 dovranno essere corrisposte le somme a titolo di arretrati retributivi (il contratto prevede che «gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione»). Gli importi senza Ivc riferiti al periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2022 oscillano tra 1.266,39 euro (ex categoria A1) e 2.356,08 euro (ex categoria D7).

Gli emolumenti in questione, riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021, sono redditi soggetti a tassazione separata, in quanto percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. L'agenzia delle Entrate si è più volte espressa su questo tema, chiarendo, anche con risposta all'interpello 49/2022, che su queste somme la tassazione applicabile è quella separata e non quella corrente.

L'Agenzia ha inoltre ricordato le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata, che si sostanziano in due tipologie:
• quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
• quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta, ad esempio, quando le somme sono riferibili a più anni e non solo a quello in corso.

L'agenzia delle Entrate precisa che, nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b, del Tuir, vale a dire il sopraggiungere, rispetto al periodo di maturazione, di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, in base ai quali sono corrisposti «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti», non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al "ritardo" nella corresponsione, mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il "ritardo" è determinato da circostanze di fatto.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©