In Gazzetta europea la direttiva sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio è stata pubblicata la direttiva Ue 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
La direttiva, che abroga la precedente 2010/18/Ue e si applica a tutti i lavoratori con un qualsivoglia contratto o rapporto di lavoro, persegue l'obiettivo, attraverso il rafforzamento dei diritti esistenti e l’introduzione di nuovi, di favorire un migliore equilibrio tra impegni familiari e professionali e di rafforzare le pari opportunità tra donne e uomini sul posto di lavoro e a casa.
Come rimarcato dalla stessa Marianne Thyssen, commissario per l'Occupazione, gli Affari sociali, le competenze e la mobilità del Lavoro, l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenta una triplice vittoria: per i genitori e gli assistenti che lavorano, che godranno di un migliore equilibrio tra la loro vita privata e professionale; per le imprese che trarranno profitto dall'attrarre e mantenere i talenti; per gli stessi Stati membri che perdono ogni anno almeno 370 miliardi di euro a causa dell'attuale divario occupazionale tra i sessi. Sono molte le disposizioni, di natura legislativa e non, che incidono sulla possibilità, per i genitori ed i prestatori di assistenza, di conciliare al meglio la loro vita privata e professionale, ivi incluso il diritto a richiedere modalità di lavoro flessibili.
L'articolo 4 prevede un congedo di paternità in base al quale padri, ovvero i secondi genitori, avranno la possibilità di fruire, in occasione della nascita di un figlio, di almeno dieci giorni lavorativi retribuiti in misura equivalente a quella attualmente fissata nell'Ue per i congedi di maternità (articolo 11 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio). Naturalmente gli Stati membri con sistemi di congedo parentale più favorevoli potranno mantenere le disposizioni nazionali vigenti. Per la fruizione del congedo non è richiesta alcuna anzianità di servizio.
La direttiva prevede inoltre che l'attuale diritto a quattro mesi di congedo parentale possa essere fruito per i lavoratori con bambini fino a 8 anni di età. E' stato inoltre introdotto un inedito congedo di assistenza (articolo 6) di cinque giorni all'anno, in caso di malattia di un parente diretto nonché il diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l'immediata presenza (articolo 7).
Di notevole interesse la norma dedicata alle modalità di lavoro flessibili (articolo 9). Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per garantire che i lavoratori con figli fino a una determinata età, non inferiore a otto anni, nonché i prestatori di assistenza, abbiano il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza. I datori di lavoro rispondono a tali richieste entro tempi ragionevoli alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore, motivando eventuali rifiuti. Gli Stati membri potranno subordinare il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a sei mesi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri hanno tre anni (quindi entro il 2 agosto 2022) per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa.