Agevolazioni

Incentivate le assunzioni di persone con Rdc

La nuova agevolazione, rispetto a quella già esistente, destina l’esonero contributivo interamente al datore di lavoro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il mancato conseguimento dell’obiettivo legato all’inserimento nel mercato del lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza (Rdc) spinge il nuovo Governo a varare, nel disegno di legge di Bilancio 2023, un incentivo contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore privato che, durante l’intero 2023, si faranno carico di assumere tali persone, a tempo indeterminato.

La misura è declinata nei primi tre commi dell’articolo 57, del Ddl. L’agevolazione si concretizza in una riduzione contributiva per un massimo di 12 mesi. L’incentivo, che abbatte interamente gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, a eccezione del premio Inail, trova applicazione entro il tetto di 6mila euro annui, riparametrati e mensilizzati ai fini del calcolo. Per i rapporti a tempo pieno la soglia massima di esonero su base mensile è pari a 500 euro (6.000/12). Per i part time il tetto dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Come sempre, dalla facilitazione sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. In linea con quanto sostenuto dall’Inps in relazione a precedenti analoghe misure incentivanti, si ritiene che l’esonero non riguardi: la contribuzione dovuta al Fondo di tesoreria (per le aziende destinatarie); il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà (decreto legislativo 148/2015); il contributo (0,30%), integrativo della Naspi e destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; i vari contributi di solidarietà.

L’esonero è concesso anche ai datori di lavoro privati che provvedono alla stabilizzazione di rapporti di lavoro precedentemente instaurati a tempo determinato con i precettori di Rdc. L’agevolazione contributiva è alternativa all’altro incentivo, già previsto dall’articolo 8 del decreto legge 4/2019 che probabilmente, visti gli scarsi risultati occupazionali conseguiti e la particolare struttura promiscua della misura che premia sia datore di lavoro, sia gli enti di formazione accreditati, non ha sortito gli effetti sperati.

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