Agevolazioni

Incentivo Neet soggetto ai paletti Ue sugli aiuti di Stato

L’agevolazione per assumere giovani che non studiano e non lavorano introdotta dal decreto Lavoro è soggetta ai limiti stabiliti dall’articolo 32 del regolamento 651/2014

di Manuela Baltolu

L’articolo 27 del decreto legge 48 del 4 maggio 2023 ha disciplinato un nuovo incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani Neet.
All’atto dell’assunzione i lavoratori non devono aver compiuto 30 anni di età, non devono essere inseriti in percorsi di studio e/o formazione, e devono risultare disoccupati.
Altra condizione indispensabile per fruire del beneficio è che il giovane sia iscritto al programma «iniziativa occupazione giovani», benché lo stesso risulti chiuso al 31 marzo 2023 e sostituito dal programma Gol, Garanzia occupazione e lavoro.
Per poter usufruire del beneficio, le assunzioni devono essere effettuate a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante, si suppone sia part-time che full-time per entrambe le tipologie.
Il comma 1 specifica inoltre che la misura è introdotta nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento Ue 651/2014, che al comma 6 impone un limite pari al 50% dei costi ammissibili, identificati dal comma 2 del medesimo articolo 32 come i costi salariali su un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione di un lavoratore svantaggiato, e su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione in caso di lavoratore molto svantaggiato .
Poiché l’incentivo Neet sarà pari al 60% della retribuzione erogata per un massimo di 12 mesi, lo stesso, in caso di lavoratore svantaggiato, potrebbe quindi essere ridotto al 50% (c.6, art. 32 Reg. UE 651/2014) poiché, come detto, in tal caso è sul medesimo periodo di 12 mesi che si calcola la percentuale dei costi ammissibili; in questa situazione il 60% sarebbe, di fatto, inapplicabile.

Di contro, se l’incentivo Neet sarà applicato per l’assunzione di lavoratore molto svantaggiato, essendo di 24 mesi il periodo di riferimento su cui calcolare la percentuale massima del 50% dei costi salariali, la misura introdotta dal decreto lavoro potrà essere utilizzata nella sua interezza. Si attendono comunque i chiarimenti operativi sulla nuova misura.

Il cumulo con altri incentivi

Relativamente al cumulo, il comma 2 dell’articolo 27 del Dl 48/2023 dispone che «l’incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , in deroga a quanto previsto dall’articolo 1,comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore Neet assunto».

Seguendo il dettato normativo che afferma che la riduzione al 20% dovrà essere operata in caso di cumulo con altra misura, poiché l’assunzione con contratto di apprendistato porta in dote uno specifico regime contributivo con aliquote ridotte che non configura né un esonero contributivo, né una riduzione delle aliquote di finanziamento, appare ragionevole ritenere che, in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, il neonato incentivo neet spetterà nella misura intera pari al 60% della retribuzione erogata al lavoratore.Ciò sempre entro i limiti individuati dal Regolamento Ue 651/2014 come sopra specificato.

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