Indennizzo commercianti: liquidabili le domande fino al 31 maggio 2021
Le domande di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale pervenute all'Inps entro il 31 maggio 2021 possono essere liquidate dalle rispettive competenti sedi territoriali. Lo precisa l'istituto di previdenza con messaggio 25 maggio 2021, n. 2054.
L'intervento dell'Istituto è conseguente a precedenti istruzioni, con le quali era stato disposto che, alla luce del mancato equilibrio del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, il pagamento delle prestazioni in oggetto doveva essere limitato alle domande presentate entro il 30 novembre 2019; in merito, erano state fornite specifiche istruzioni operative ed era stata inibita la fase di calcolo per le domande presentate successivamente alla predetta data dal 30 novembre 2019.
È da tener conto però, che con la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) è stato previsto all'articolo 1, comma 380, un ulteriore stanziamento di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale per l'anno 2021, nonché l'innalzamento, dal 1° gennaio 2022, allo 0,48% dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207.
Di conseguenza, era stata comunicata la possibilità di procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo pervenute fino al 31 dicembre 2020.
Ora, in base all'andamento delle domande finora pervenute e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, vengono fornite nuove istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2021.
In maniera specifica, viene chiarito che in presenza dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, le sedi potranno liquidare anche le domande di indennizzo pervenute dal 1° gennaio 2021 al 31 maggio 2021, nel caso in cui abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
In ogni caso, l'Istituto si riserva di intervenire con successivo messaggio, valutato l'andamento delle domande per l'anno 2021 e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, allo scopo di fornire ulteriori istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° giugno 2021, le quali, ad oggi, non possono essere liquidate in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti.