ApprofondimentoContenzioso

Infortuni sul lavoro, attribuzione dei poteri decisionali e di spesa

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 26

guida-al-lavoro

Nel caso in esame, i poteri di decisione e spesa relativi all'esercizio dell'attività d'impresa erano stati attribuiti al presidente con delega gestoria (sia per ordinaria che per straordinaria amministrazione), il quale poi aveva trasferito, mediante la discussa procura speciale, alcuni suoi poteri a soggetti non facenti parte del consiglio stesso; ciò avrebbe escluso detti soggetti dalla qualifica di datore di lavoro originario, con la conseguenza che le responsabilità non avrebbero potuto essere validamente trasferite.

Massima

  • Orientamenti ed interpretazioni del d.lgs. 81/2008 – approccio sostanzialistico – procuratori speciali – qualifica di lavoratore decentrato ex lege – sussiste – designazione del RSPP – redazione DVR - sussiste

    Discende che, in ragione della assenza di una norma ordinamentale che vieti di individuare il datore di lavoro prevenzionistico nell'alveo di soggetti esterni alla compagine sociale, anche alla luce dei moderni orientamenti e interpretazioni del D.Lgs. 81/08, sempre più propensi ad abbracciare un approccio "sostanzialistico" in luogo di uno maggiormente improntato alla forma, riteneva sussistente in capo ai predetti procuratori speciali la qualifica di datore di lavoro decentrato ex lege, tenuti pertanto, proprio in virtù di detta attribuzione, alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezioni, nonché alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (ognuno per la propria unità produttiva di competenza), circostanza effettivamente avvenuta "in ottemperanza e non già in violazione dell'articolo 17 del testo unico".

La fase di merito

Il Tribunale di Savona, con sentenza del luglio 2024, assolveva, nell'ambito di un giudizio penale, una persona fisica avente la qualità di "datore di lavoro" (secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs. 81/2008, c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza"), ritenendo insussistente il fatto, in considerazione, inter alia, della circostanza che la valutazione dei rischi professionali in seno alla organizzazione aziendale, nonché altre pertinenti nomine erano state fatte (impropriamente...

  • [1] Il riferimento va a Cass. n. 32899/2021, ove si legge: "La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell'ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di lavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull'intera organizzazione. La costituzione di un datore di lavoro all'interno di una più ampia organizzazione per effetto dell'articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari (…)"