Il diritto di regresso dell’INAIL permette il recupero delle somme erogate ai danneggiati senza detrazioni, entro il limite del danno risarcibile, derivante dal rapporto assicurativo ed esercitabile autonomamente dall’istituto. La disciplina del danno differenziato, diversamente, regola i rapporti tra responsabile e danneggiato, stabilendo che il risarcimento non superi l’indennità liquidata all’infortunio per le voci di danno coperte dall’assicurazione.
Il diritto di regresso dell’INAIL e la disciplina del danno differenziale: aspetti e limiti
Secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 1 del d.P.R. n. 11247/1965, l’INAIL è tenuto a corrispondere le indennità nei casi previsti dall’art. 10, salvo il diritto di regresso per le somme erogate a titolo d’indennità e per le spese accessorie, entro i limiti del complessivo danno risarcibile, nei confronti delle persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile è altresì obbligata a versare all’istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore...
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di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi