Contenzioso

Intermediazione illecita di manodopera: conseguenze nel pubblico impiego

Per la Cassazione le attività interessate dal divieto sono quelle che per i loro contenuti sostanziali presentano carattere imprenditoriale

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di Valeria Zeppilli

Il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro è oggetto di un principio consolidato e valido anche se le prestazioni intercorrono con enti pubblici economici. Tuttavia con una limitazione: le attività interessate dal divieto, in tal caso, sono esclusivamente quelle che, per i loro contenuti sostanziali, presentano carattere imprenditoriale.
Sulla questione si è di recente soffermata la Corte di cassazione (sezione lavoro, 12 dicembre 2022, n. 36223), sfruttando l'occasione per chiarire anche che, con riferimento alle aziende dello Stato e agli enti pubblici, l'estensione della disciplina in tema di intermediazione illecita di manodopera introdotta dalla legge numero 1369/1960 va necessariamente coordinata con il principio costituzionale di accesso al pubblico impiego tramite concorso.
Tale ultima precisazione, per i giudici, comporta che anche laddove l'intermediazione illecita si riferisca a un'attività che la pubblica amministrazione esercita in via imprenditoriale, non è comunque possibile prevedere la costituzione di un rapporto di impiego valido ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 1369/1960. A prevalere è infatti il divieto attualmente posto dall'articolo 36 del Tupi - il testo unico sul pubblico impiego -, il quale afferma testualmente che «Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35» del medesimo testo unico.
Pertanto, anche laddove le pubbliche amministrazioni affidino in appalto l'esecuzione di mere prestazioni lavorative attraverso l'impiego di manodopera assunta e retribuita dall'imprenditore, non è possibile superare la tipizzazione delle forme di assunzione alle dipendenze della Pa introdotta dal Dl 9/1993 e ribadita dal Dlgs 165/2001, la quale comporta che l'accesso al pubblico impiego possa avvenire esclusivamente mediante concorso pubblico, avviamento del collocamento e assunzioni obbligatorie.
Se c'è di mezzo la Pa, quindi, il rapporto eventualmente instaurato in violazione del divieto di intermediazione illecita deve ritenersi nullo, con applicazione dei soli effetti posti dall'articolo 2126 del codice civile (il quale stabilisce che la nullità di un contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa).
Non è invece possibile applicare il disposto dell'articolo 12 della legge 1369, che, a fronte della violazione del divieto di interposizione della manodopera, prevede la costituzione del rapporto di lavoro con l'interponente.
Nel pubblico impiego, in ogni caso, resta ferma la responsabilità solidale del committente per le obbligazioni che scaturiscono dal rapporto di lavoro nel periodo in cui l'appalto ha avuto esecuzione.

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