Contenzioso

Ispettorato, sanzioni solo per dolo e colpa

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di Luigi Caiazza

In tema di regolarizzazione di lavoratori in nero, a seguito di diffida ispettiva, è irragionevole imputare al datore di lavoro una sanzione (che non può prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi del dolo o quantomeno della colpa) in caso di mancanza assoluta di sua responsabilità.

È quanto assunto in motivazione dal giudice del lavoro del Tribunale di Foggia nella sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale ha accolto il ricorso di un datore di lavoro avverso l'ordinanza ingiunzione e la conseguente cartella emesse dall'Ispettorato territoriale del lavoro (Itl).

I fatti si riferiscono alla accertata omessa preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro di alcuni dipendenti, in relazione alla quale il datore era stato diffidato dall'ispettore del lavoro alla regolarizzazione della loro posizione lavorativa in base all'articolo 13 del Dlgs 124/2004.

Tuttavia, per dar modo al datore di lavoro di beneficiare, ai fini sanzionatori, delle condizioni più favorevoli consistenti nell'ammissione al pagamento della pena edittale minima, secondo le condizioni previste dall'articolo 22 del Dlgs 151/2015, con lo stesso verbale veniva diffidato a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time se con riduzione dell'orario non superiore al 50%, purché di durata non inferiore a 3 mesi.

Quest'ultima opzione era stata scelta dal datore di lavoro il quale, però, 15 giorni prima della scadenza del termine dei tre mesi, licenziava il lavoratore interessato per giusta causa.

Da qui l'ordinanza ingiunzione e conseguente cartella dell'Itl relativa alla differenza dell'importo della sanzione amministrativa, tra quella dovuta e quella pagata, determinata dall'ufficio facendo riferimento alla circolare 26/2015 del ministero del Lavoro, il quale sul punto aveva chiarito che «l'adempimento alla diffida costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima... Ne consegue che, in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno tre mesi... qualunque ne sia la ragione, non potrà ritenersi adempiuta la diffida».

Dello stesso avviso non è la sentenza in esame, atteso che questo significherebbe addossare alla parte datoriale anche la responsabilità di atti risolutivi del rapporto di lavoro posti in essere dal lavoratore quali dimissioni volontarie, ovvero non addebitabili al datore di lavoro, come il licenziamento per giusta causa del dipendente che sia incorso in gravi mancanze, come nella fattispecie, su cui l'ufficio pur esprimendo un generico e astratto dubbio sulla genuinità dell'evento risolutivo, non ha prodotto specifici e concreti elementi.

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