Ispezioni coordinate tra Ispettorato e Asl
Un accordo Stato-Regioni stabilisce le regole la programmazione dell'attività
Le novità introdotte dal Dl 146/2021, in materia di vigilanza sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno trovato applicazione con l'importante accordo della Conferenza Stato-Regioni sancito il 27 luglio scorso e formalizzato nella fine del mese di ottobre.
La riformulazione dell'articolo 13 del Dlgs 81/2008 ha restituito all'Ispettorato nazionale del lavoro le piene funzioni di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, già trasferite alle Asl in base all'articolo 21 della legge 833/1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) secondo quanto previsto dall'articolo 27 del Dpr 616/1977 (norma di attuazione delle Regioni).Un primo parziale ritorno dell'Ispettorato alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro si era già avuto con il Dpcm del 13 ottobre 1997 che, individuando le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati nel settore edile e di genio civile, ne aveva esteso la vigilanza ai servizi di ispezione del lavoro.
Ora il legislatore ha restituito agli ispettori del lavoro la totale competenza in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro. La Conferenza Stato-Regioni ha approvato le indicazioni formali per le attività di controllo e vigilanza predisposte dal comitato per l'indirizzo e la valutazione delle attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'accordo stabilisce le regole per il coordinamento nella programmazione dell'attività di Asl e Inl e, per fornire un unico indirizzo operativo e procedurale dell'attività, stabilisce che le circolari siano emanate congiuntamente dall'Ispettorato e dalle Regioni.
Il documento in questione non manca di indicare la formazione dei funzionari ispettivi dei due organismi quale elemento essenziale per un'azione di controllo più efficace.L'accordo, dopo aver stabilito vari principi cui i vari uffici dovranno uniformarsi, entra nel merito delle varie tipologie di vigilanza: integrata (realizzata contestualmente da funzionari dei due uffici nell'ambito di diverse competente: sicurezza i primi, legislazione sociale i secondi), coordinata (con successivo scambio delle informazioni) e congiunta (realizzata contestualmente in materia di salute e sicurezza da funzionari di entrambi gli uffici).
Sarà il ministero della Salute a promuovere, strutturare e monitorare il percorso formativo idoneo e appropriato dei funzionari dei due organi di vigilanza, tenendo in particolare conto delle modifiche normative, delle procedure operative, dei protocolli e linee guida nazionali e regionali, delle circolari dell'Inl.