[1] Il dm del 15 gennaio 2014 è stato abrogato dal d.d. n. 4 del 24 gennaio 2022 "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro", ma i cui principi si possono ritenere tuttora validi.
[2] Art. 8, DPR 520/1955.
[3] La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 502/2022, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, stabilendo che "... un cantiere edile, realizzato nel giardino dell'abitazione … non costituisce "privata dimora", ma piuttosto un'area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici amministrativi del Comune e degli operatori di polizia giudiziaria, ivi compresi gli ispettori del lavoro" (cfr. Cass. pen. 7455/2009).
[4] Art. 13, Legge 689/81: "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".
[5] Artt. 11 e 24, DLgs 196/2003.
[6] Convenzione OIL n. 81 del 1947, articolo 12.
[7] Cassazione sentenza n. 23800/2014 ma vedi anche Cassazione sentenza 4182/2021.
[8] Con l'ordinanza n. 24208/2020, la Cassazione afferma che il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio.
[9] Cassazione n. 19982/2020; Cassazione n. 8946/2020; Cass. n. 7743/2015; Cassazione n. 26086/2023.
[10] Tar Basilicata n. 797/2002; Cons. Stato, sez. VI, n. 3798/2008.
[11] Cons. Stato n. 1842/2008; Cons. Stato n. 736/2009; Cons. Stato n. 5199/2009.
[12] Cons. Stato, sez. VI, n. 714/2015; Tar Sardegna, n. 498/2020; Tar Puglia, n. 527/2022.
[13] Tar Toscana, n. 1374/2017: non si tratta di un divieto tout court, ma da valutare concretamente per ogni caso specifico e di volta in volta, esperendo la dovuta istruttoria, prodromica ad ogni atto amministrativo.
[14] Artt. 55 e 57 c.p.p.
[15] Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza 5992 del 12 febbraio 2024: l'omessa risposta del datore alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del Lavoro integra il reato punibile a titolo di colpa ex art. 4 della legge 628/1961 in caso di invio di tale richiesta all'indirizzo PEC della società risultante dal Registro delle Imprese, trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per la società, che offre garanzie di accertamento della data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.
[16] Corte Costituzionale n. 10/1971.