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Ispezioni sul lavoro - La gestione delle ispezioni in azienda

di Antonella Iacopini

N. 26

guida-al-lavoro

Poteri e limiti del personale ispettivo per l'accesso ai luoghi di lavoro, l'acquisizione delle dichiarazioni e l'esame della documentazione

La procedura dell'attività di controllo, dall'accesso ispettivo alle verbalizzazioni, è disciplinata non solo da atti normativi, ovvero dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e dal Decreto legislativo 124 del 23 aprile 2004, ma anche da documenti di prassi, tra cui i principali sono le circolari del Ministero del lavoro 41/2010 e dell'Inl 4/2019. A questi si affianca anche il codice di comportamento del personale ispettivo, adottato con DM 15 gennaio 2014[1].

Accesso nei luoghi di lavoro: poteri e limiti

Tra i poteri attribuiti al personale ispettivo...

  • [1] Il dm del 15 gennaio 2014 è stato abrogato dal d.d. n. 4 del 24 gennaio 2022 "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro", ma i cui principi si possono ritenere tuttora validi.

  • [2] Art. 8, DPR 520/1955.

  • [3] La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 502/2022, ha accolto il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, stabilendo che "... un cantiere edile, realizzato nel giardino dell'abitazione … non costituisce "privata dimora", ma piuttosto un'area permanentemente aperta al potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici amministrativi del Comune e degli operatori di polizia giudiziaria, ivi compresi gli ispettori del lavoro" (cfr. Cass. pen. 7455/2009).

  • [4] Art. 13, Legge 689/81: "Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".

  • [5] Artt. 11 e 24, DLgs 196/2003.

  • [6] Convenzione OIL n. 81 del 1947, articolo 12.

  • [7] Cassazione sentenza n. 23800/2014 ma vedi anche Cassazione sentenza 4182/2021.

  • [8] Con l'ordinanza n. 24208/2020, la Cassazione afferma che il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio.

  • [9] Cassazione n. 19982/2020; Cassazione n. 8946/2020; Cass. n. 7743/2015; Cassazione n. 26086/2023.

  • [10] Tar Basilicata n. 797/2002; Cons. Stato, sez. VI, n. 3798/2008.

  • [11] Cons. Stato n. 1842/2008; Cons. Stato n. 736/2009; Cons. Stato n. 5199/2009.

  • [12] Cons. Stato, sez. VI, n. 714/2015; Tar Sardegna, n. 498/2020; Tar Puglia, n. 527/2022.

  • [13] Tar Toscana, n. 1374/2017: non si tratta di un divieto tout court, ma da valutare concretamente per ogni caso specifico e di volta in volta, esperendo la dovuta istruttoria, prodromica ad ogni atto amministrativo.

  • [14] Artt. 55 e 57 c.p.p.

  • [15] Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza 5992 del 12 febbraio 2024: l'omessa risposta del datore alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del Lavoro integra il reato punibile a titolo di colpa ex art. 4 della legge 628/1961 in caso di invio di tale richiesta all'indirizzo PEC della società risultante dal Registro delle Imprese, trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per la società, che offre garanzie di accertamento della data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.

  • [16] Corte Costituzionale n. 10/1971.