Previdenza

L’Anpal riassume le regole per il ricorso contro la riduzione di Naspi e Dis-coll

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di Matteo Prioschi

Ero malato, non ho ricevuto la convocazione, sono rimasto coinvolto in un incidente d’auto, ero all’estero per motivi familiari. Sono alcune tra le giustificazioni addotte dai beneficiari della Naspi o della Dis-coll che si sono visti decurtare l’assegno per non aver rispettato gli obblighi previsti nel percorso di politica attiva del lavoro in cui sono stati coinvolti.

Il taglio della Naspi e della Dis-coll viene disposto dal centro per l’impiego competente, ma contro tale provvedimento, entro 30 giorni solari dal ricevimento della sanzione, l’interessato può presentare ricorso all’Anpal, dove viene valutato da un apposito organismo. In due anni (2018-2019) il Comitato per i ricorsi di condizionalità si è espresso una cinquantina di volte, con provvedimenti pubblicati sul sito internet dell’Anpal. Spesso la decisione dei Cpi è stata confermata, ma non mancano casi in cui il cittadino ha visto riconosciuta le sua richiesta.

A fronte dell’attività svolta, con la delibera 54 del 2 dicembre 2019, il Comitato ha riassunto i criteri, già utilizzati e a cui si atterrà, per decidere sui ricorsi. Indicazioni utili per i Cpi, ma anche per i beneficiari di sostegno al reddito.

La convocazione di quest’ultimi, per esempio, va effettuata solo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, al fine di essere ritenuta valida. Possibile concordare anche una convocazione in sede di incontro tra operatore e beneficiario, ma quest’ultimo deve sottoscrivere un documento contenente gli estremi della convocazione successiva. Vietate la posta tradizionale e quella elettronica ordinarie, perché non danno garanzia sull’effettiva avvenuta conoscenza della convocazione. Anche il provvedimento sanzionatorio che decurta l’assegno va comunicato con le stesse modalità. In caso contrario, il giorno da cui decorre il termine per il decorso non scatta dalla notifica ma da quello in cui c’è “con ogni certezza” che il beneficiario sia venuto a conoscenza del provvedimento.

Quanto ai motivi che giustificano la mancata risposta alla convocazione, vengono ricordati quelli già indicati dal ministero del Lavoro nel 2016 (nota 3374), tra cui stato di malattia documentato, gravi motivi familiari documentati o certificati, casi di limitazione legale della libertà personale. Però, ed è questo un punto che ha fatto respingere diversi ricorsi, occorre rispettare tempi e modalità di comunicazione dell’impedimento al centro per l’impiego.

Ciò va fatto entro la data e l’ora stabilite per l’appuntamento e comunque non oltre il giorno successivo. «Qualora l’impedimento – anche in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l’impiego – non consenta all’interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso». Quanto alle modalità, si devono rispettare quelle concordate con il Cpi, oppure ogni altra soluzione che garantisca la certezza dell’avvenuto invio della comunicazione.

Quindi non è sufficiente un verbale di pronto soccorso se consegnato in ritardo e non ci si salva evitando di informare l’operatore di aver cambiato recapito. Assegno ripristinato a importo pieno, invece, se il Cpi utilizza la mail non certificata per comunicare.

La delibera n. 54/2019 dell'Anpal

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