Rapporti di lavoro

La busta paga va sempre consegnata al lavoratore

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di Giuseppe Pirinu

Al fine di fare il punto su un preciso adempimento in capo al datore di lavoro, è bene ricordare che la legge n. 4 del 5 gennaio 1953 impone l'obbligo di consegnare ai lavoratori, contestualmente alla corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga indicante tutti gli elementi utili alla ricostruzione dello stipendio o salario dovuto. Così facendo il lavoratore potrà verificare le competenze spettanti, le trattenute previdenziali e fiscali al fine di verificarne l'esattezza. Tale obbligo può essere sostituito con la consegna del "LUL" (Libro Unico del Lavoro), così come previsto dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/2008.
In sede di eventuale accertamento il datore, per dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo di consegna, dovrà esibire non solo la busta paga (tecnicamente "prospetto di paga") o LUL, ma anche la prova della consegna al lavoratore che dovrà firmare per ricevuta. È utile rammentare che la predetta firma attesta la "sola" ricezione del documento ma non ha nessun valore di quietanza rispetto alle somme indicate. Questo principio, benché la giurisprudenza lo avvallasse da tempo, è stato consacrato dal Legislatore con l'art. 1, comma 912, ultimo periodo, della Legge 205/2017 ove, con riferimento agli obblighi di tracciabilità nel pagamento degli stipendi, afferma testualmente che "La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".
Non è esclusa la possibilità di fornire al lavoratore il prospetto paga o LUL (contestualmente al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario o altro mezzo tracciabile) sia tramite e-mail (preferibilmente PEC), sia online tramite il sito web aziendale (cfr. Interpelli Ministero Lavoro n. 1/2008 e 13/2012). A tal proposito il Dicastero precisa che:
1)in caso di consegna via e-mail del prospetto paga il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore abbia disponibilità di un p.c. e possa stampare la propria busta paga utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica;
2)nel caso di consegna tramite la pubblicazione del prospetto paga su un sito web aziendale è necessario dotare il lavoratore di apposite username e password individuali per l'accesso all'area riservata.
Giova ricordare in questa sede che il datore di lavoro è obbligato alla consegna delle buste paga anche in mancanza di pagamento della retribuzione. Se ciò non dovesse avvenire il lavoratore si potrà rivolgere all'Ispettorato del Lavoro che provvederà a richiederle all'azienda. In mancanza di riscontro l'Ufficio disporrà un accesso ispettivo che solitamente comporta una verifica di carattere generale e quanto meno l'applicazione delle sanzioni, per mancata consegna del documento, nella misura descritta più avanti.
Accade inoltre in qualche occasione che giunti alla fine del contratto di lavoro, per ragioni legate al deterioramento del pregresso rapporto con il lavoratore, il datore non proceda al pagamento delle spettanze e non consegni le buste paga. Queste costituirebbero per il soggetto licenziato idonea documentazione utile ad ottenere dal Tribunale del Lavoro il decreto Ingiuntivo preordinato al pagamento delle somme dovute. In questi casi il dipendente provvede autonomamente, attraverso suoi consulenti, al calcolo delle spettanze di fine rapporto con notevole aggravio di costi a carico del datore di lavoro.

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