La contribuzione Enasarco non influisce sul massimale contributivo
Se successiva al 27 agosto 1966, quando fu creata la gestione previdenziale Inps per i commercianti
I contributi versati all'Enasarco dopo il 27 agosto 1966 non costituiscono anzianità contributiva utile per determinare la non applicazione del massimale contributivo. La precisazione è contenuta nel messaggio Inps 730/2023.
L'istituto di previdenza è intervenuto per chiarire gli effetti della contribuzione Enasarco nell'ambito dell'applicazione del massimale contributivo, previsto dalla legge 335/1995, per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo in quanto hanno il primo accredito previdenziale post 1995 o perché hanno effettuato l'opzione al metodo contributivo.
Il massimale non si applica se il lavoratore ha contributi accreditati prima del 1996, intendendo come tali quelli obbligatori versati per l'attività lavorativa svolta in Italia o all'estero, quelli figurativi, da trasferimenti gratuiti e onerosi nonché quelli volontari. Contributi che devono essere versati presso l'assicurazione generale obbligatoria o le forme sostitutive o esclusive della stessa, o presso le Casse di previdenza dei professionisti.
Inps osserva che Enasarco, dal 1966, quando è stata istituita l'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l'istituto stesso (legge 613/1966), svolge funzione di previdenza integrativa, anche se tramite iscrizione obbligatoria di agenti e rappresentanti di commercio. A fronte di questa sua natura, la contribuzione Enasarco non rileva ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa ante 1996.
Unica eccezione è costituita dall'eventuale contribuzione Enasarco riferita a periodi antecedenti il 27 agosto 1966, data di entrata in vigore della legge 613/1966, perché fino ad allora Enasarco si occupava di tutta la tutela previdenziale di agenti e rappresentanti di commercio. Ma, al riguardo, il messaggio utilizza il condizionale, affermando che tali contributi «potrebbero concorrere per la determinazione dell'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale».