Rapporti di lavoro

La difesa dei propri diritti non legittima l’accesso alle mail del lavoratore

Società sanzionata dal Garante privacy per la violazione delle regole in materia di trattamento dei dati personali

di Pietro Gremigni

Non è ammissibile accedere a messaggi di posta elettronica di un ex collaboratore nemmeno per esigenze di difesa in sede di contenzioso giudiziale. Così si è espresso il Garante della privacy con ordinanza 8 dell'11 gennaio 2023, pubblicata sulla newsletter 501 del 15 marzo, con la quale ha ingiunto alla società il pagamento di una sanzione amministrativa per alcune violazioni alle regole in materia di trattamenti dati personali.

Un'azienda, dopo l'interruzione della collaborazione con un'esponente di una cooperativa, ne aveva mantenuto attivo l'account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto che dettagliava i riferimenti di potenziali clienti. Tra l'azienda e la ex collaboratrice è insorto successivamente un contenzioso per regolare le pendenze del precedente rapporto.

Il comportamento aziendale, motivato dall'esigenza di non perdere la clientela potenziale da un lato e, dall'altro, per tutelare il diritto di difesa in giudizio, non giustifica né legittima una intrusione illecita nella corrispondenza di un collaboratore che è coperta da una garanzia anche costituzionale di segretezza. Principio che tende a proteggere il nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nell'ambito delle formazioni sociali. Infatti il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non può comportare un annullamento del diritto alla protezione dei dati personali riconosciuto agli interessati.

Non risulta, poi, nessun criterio di legittimazione per l'effettuazione del trattamento sia relativamente all'accesso alle e-mail scambiate durante la collaborazione, sia per quanto riguarda la stessa predisposizione di un sistema di inoltro delle comunicazioni ad altro account.

Secondo il Garante della privacy, la finalità (legittima) di non perdere contatti commerciali utili per la propria attività si sarebbe potuta perseguire con trattamenti meno invasivi e rispettosi del principio di minimizzazione.

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