Adempimenti

Se un lavoratore transita dal pubblico al privato, il Tfr maturato passa al datore di lavoro

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di Gianfranco Nobis

L'Inps, con il messaggio 851/2022 del 22 febbraio, fornisce le indicazioni per la gestione della contribuzione dovuta al Fondo di tesoreria Inps dei lavoratori dipendenti nell'ambito delle procedure di mobilità in base all'articolo 30 del Dlgs 165/2001.

Il testo unico del pubblico impiego prevede infatti che, ricorrendone i presupposti, possa realizzarsi un trasferimento di un lavoratore da un'amministrazione pubblica verso un soggetto privato e viceversa attraverso cessione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 1406 del Codice civile. Con il messaggio 851/2022 vengono quindi fornite le indicazioni alle aziende e amministrazioni pubbliche per la gestione della contribuzione dovuta al Fondo tesoreria Inps.

In particolare, nel caso di cessione del rapporto di lavoro con passaggio del lavoratore da un'azienda pubblica presso un'impresa del settore privato, viene confermato che continuano a trovare applicazione le previsioni della legge 296/2006, istitutiva del Fondo di tesoreria. Ne consegue che l'impresa, se caratterizzata da un organico superiore alle 50 unità, rientra normalmente nell'obbligo di contribuzione al Fondo presso il quale dovrà confluire il trattamento di fine rapporto maturando dei lavoratori dipendenti che non abbiano scelto, nei sei mesi successivi l'assunzione, di aderire a forme di previdenza integrativa (articolo 2120 del Codice civile).

Contrariamente a quanto avviene nell'ambito delle cessioni di rapporti di lavoro ( o di trasferimenti d'azienda) nel settore privato, nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico (iscritto alle gestioni previdenziali dell'Inps) a un datore di lavoro privato, l'importo del trattamento di fine rapporto maturato (o di fine servizio) sarà trasferito al datore di lavoro privato da parte della struttura Inps territorialmente competente anche nel caso in cui il datore di lavoro privato sia normalmente tenuto all'obbligo contributivo al Fondo di tesoreria. Ne consegue che, in caso di anticipazioni o di liquidazione integrale della prestazione, il Fondo provvederà a erogare il Tfr versato dal datore di lavoro cessionario (privato) per le quote da quest'ultimo versate dal momento dell'avvenuto passaggio.

La gestione dei flussi contributivi verso il Fondo è stata disciplinata dalla circolare 70/2007, tuttavia, attraverso il messaggio 851/2022, viene precisato che la verifica della capienza ai fini dell'erogazione e del successivo conguaglio delle somme deve essere effettuata nell'ambito della denuncia contributiva del mese di erogazione del Tfr. In caso di incapienza, il datore di lavoro dovrà contattare il Fondo affinché provveda a erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Diversamente, nel caso di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro privato obbligato al Fondo di tesoreria verso un ente pubblico, le quote di Tfr accantonate al Fondo di tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate dallo stesso ( a domanda del lavoratore) al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessionario.

Anche se il Tfr pregresso permane al Fondo di tesoreria, le imprese della gestione pubblica dovranno comunque continuare a rivalutare l’importo accantonato presso la Tesoreria. Per tale motivo a febbraio di ogni anno le imprese interessate dovranno valorizzare i flussi uniemens valorizzando il codice LavStat "NFOR", mentre invece il recupero delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione potrà essere effettuata utilizzando la causale "PF30".

Al fine di semplificare le operazioni di liquidazione a favore del lavoratore delle quote accantonate in precedenza presso il Fondo di tesoreria, l'interessato potrà inoltrare una specifica richiesta al datore di lavoro, il quale a sua volta provvederà ad informare il Fondo di tesoreria affinché provveda all'erogazione di quanto dovuto.

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