ApprofondimentoRapporti di lavoro

La partecipazione dei lavoratori all'impresa

di Tiziano Treu e Angelo Pandolfo

N. 10

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Le nuove norme su partecipazione agli utili e azionariato dei lavoratori

La proposta di legge avanzata dalla CISL sulla partecipazione dei lavoratori non è rimasta nel cassetto. Essa ha ricevuto un grande sostegno popolare (oltre 400.000 firme) , è stata commentata favorevolmente da molti esperti e adottata come testo base dalla Commissione Lavoro della Camera, che ha adottato un testo finale , approvato dall'Assemblea in prima lettura il 27 febbraio 2025.

La proposta della CISL, in coerenza con la tradizione di questo sindacato, ha carattere promozionale della contrattazione collettiva, a cui affida il compito di regolare le diverse forme di partecipazione dei lavoratori, dai diritti di informazione e consultazione da tempo riconosciuti in Italia e in Europa, alla partecipazione organizzativa diffusa in molte pratiche aziendali recenti, fino a quella strategica e gestionale, che nel nostro Paese è stata adottata solo in poche aziende per lo più a partecipazione pubblica, e alla partecipazione finanziaria.

Nel corso del dibattito sono state introdotte alcune modifiche su punti specifici; ad es. è stato escluso l'obbligo di integrare il CdA delle società a partecipazione pubblica con almeno un rappresentante dei lavoratori.

Anche la normativa sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori è stata in parte modificata, ma confermata nella sostanza.

In tema di distribuzione degli utili (art.5) il testo approvato dalla Camera stabilisce, sulla base di un emendamento approvato a seguito di una condizione posta dalla Commissione Bilancio, che per il 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 % degli utili complessivi (se erogata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali), sia elevata da 3000 a 5000 Euro lordi il limite di importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva.

L'art. 6 prevede che nelle aziende possano essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli articoli 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441, comma 8, (diritto di opzione per le azioni di nuova emissione) del codice civile; nonché l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando, come specificato in recepimento di una condizione posta dalla Commissione Bilancio, la disciplina di cui ai commi da 184-bis a 189 della legge n. 208 del 2015, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, taluni contributi e i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti.

La disposizione prevede, altresì, per il solo anno 2025, l'esenzione delle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50% del loro ammontare.

Le altre disposizioni della proposta originaria sono soppresse, compresa quella innovativa (art. 8 e 9) che riguardava la possibilità di andare oltre la fruizione individuale delle azioni e di valorizzare la gestione collettiva dei diritti derivanti da questa partecipazione finanziaria.

Una tale scelta avrebbe permesso di non limitarsi all'aspetto economico della attribuzione delle azioni, ma di dare voce ai dipendenti su obiettivi di interesse comune, valorizzando il loro contributo anche per orientare le scelte delle aziende verso quegli obiettivi di sostenibilità che ora sono decisivi per la qualità del nostro sviluppo.

Si ricorda che i premi di risultato, legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, previsti da accordo sindacale, sono soggetti a imposta sostitutiva del 5% per il 2025/2027 entro il limite complessivo di 3000 euro per i titolari di redditi fino a 80.000 euro .

Sono da segnalare le novità previste per l'attribuzione di azioni ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato.

Una (prima) novità è che il valore delle azioni ricevute per scelta del lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme del premio di risultato non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente né è soggetto all'imposta sostitutiva.

Inoltre i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni così attribuite sono esclusi per il solo anno 2025 dalle imposte nella misura pari al 50% del loro ammontare.

Inoltre non si applicano i limiti di importo e di non cedibilità per tre anni previsti dall'art. 51 co.2 lett. g del TUIR, come già stabilito dall'art. 1 comma 184bis, lett. c, della legge 28/. 12/2015 n. 208.

Il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al premio di risultato.

Una questione rilevante riguarda la interpretazione della indicazione del testo della Camera ove si pone, come condizione delle agevolazioni, che l'attribuzione delle azioni sia rivolta alla generalità dei dipendenti.

Si deve ritenere che valga qui la circolare dell'Agenzia delle entrate (n.5/e del 29 marzo 2018) secondo cui il premio, e quindi la conversione del premio in azioni, non genera reddito imponibile, anche se rivolte a categorie di lavoratori - e non alla generalità - purché in conformità alle previsioni di accordo sindacale.

Inoltre viene ritenuto che tale esenzione valga oltre il limite di 2065,83 Euro previsto dall'art. 51 del TUIR, perché a questo si aggiunge la quota esente del premio convertito fino a 3000 Euro per un importo complessivo di 5065,83 Euro.

E' da notare, infine, che la validità dell'esenzione di imposta (parziale) è riferita ai dividendi "corrisposti" nel 2025; quindi non basta che tali dividendi siano deliberati, ma devono essere effettivamente erogati nell'anno in corso.

Si tratta di vedere se e in che misura questa nuova agevolazione per la partecipazione azionaria dei lavoratori ancorché circoscritta nel tempo, troverà seguito nella prassi applicativa.

Questa avvertenza vale per tutte le norme della legge che hanno impostazione promozionale e non precettiva; ma è particolarmente importante nel caso della partecipazione finanziaria e azionaria che ha poca tradizione nel nostro Paese ed ha sempre incontrato forti resistenze in parte del sindacato (la CGIL).

Inoltre, i limiti di quantità e soprattutto di durata della agevolazione possono renderla poco attraente rispetto ad altre opzioni, come quella già esistente, pur provvista di agevolazioni minori, della attribuzione gratuita delle azioni.

In conclusione, si deve ritenere che per sostenere la diffusione dell'azionariato, come delle altre forme partecipative previste dalla legge, non basteranno gli incentivi finanziari, ma saranno decisive le scelte delle parti sociali. In particolare, nel caso specifico, sarà importante la iniziativa delle grandi aziende che in questo ambito è sempre stata prevalente.

Ora questa è legittimata dalla nuova normativa, anche di fronte a eventuali resistenze sindacali perché l'art. 6 non menziona la necessità di una previa contrattazione collettiva cosicché i piani di partecipazione azionaria possono essere istituiti anche per decisione unilaterale delle imprese.

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