Rapporti di lavoro

La sindrome post Covid è tutelata come malattia

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di Pasquale Dui

Le assenze per malattie direttamente legate a una pregressa infezione di Covid-19, caratterizzate dal manifestarsi di una sindrome ancora incerta ma già denominata post-Covid o Long-Covid, sono equiparate alla malattia comune, sia per il trattamento economico, sia per il trattamento normativo.

Questa sindrome è già sotto la lente di attenzione del Governo, che nel decreto Sostegni bis (Dl 73/2021, articolo 27, ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge), ha deciso di attivare un monitoraggio finalizzato alla cura e al trattamento sanitario di questa malattia, stanziando otre 58 milioni per un supporto specialistico di cure e prestazioni diagnostiche e ambulatoriali a coloro che ne fossero affetti.

Le persone aggredite dai disturbi post Covid potranno essere anche sottoposte a una osservazione in via sperimentale, finanziata dallo Stato attraverso lo stanziamento citato, che opererà per il triennio 2021-2023, volta a tenere in debita considerazione quelli che possono definirsi disturbi direttamente collegati a una infezione Covid-19 conclamata, che ha comportato ricovero ospedaliero con dimissioni per guarigione clinica. I pazienti che hanno avuto una forma grave di infezione di Covid-19 e sono stati dimessi dall’ospedale sono 164mila secondo le stime dell’Istituto superiore di sanità, più di un terzo in Lombardia, (si veda Il Sole 24 Ore del 1° giugno).

Il supporto previsto è sia di screening e accertamenti diagnostici specialistici, sia di trattamenti sanitari correlati. Queste persone sono assalite da una serie di sintomi, spesso anche molto debilitanti, e presentano difficoltà nel tornare alla loro vita precedente, con un susseguirsi di disturbi. Dal punto di vista neurologico i sintomi comuni che sono stati già riscontrati sono cefalea, vertigini, senso di fatica, nebbia cognitiva, difficoltà di concentrazione, facili amnesie, che possono incidere significativamente sulla prestazione lavorativa. A questo quadro generale si associano disturbi del sonno e dell'umore, il tutto in uno scenario che, normalmente, in psichiatria viene definito quale «disturbo post-traumatico da stress».

Le possibili, relative assenze, in quanto comportanti incapacità al lavoro, avranno la copertura del sistema sociale di tutela contro le malattie, dal punto di vista sanitario ed economico.

Gli adempimenti del lavoratore

A carico del lavoratore interessato saranno innanzitutto gli obblighi di certificazione, con la dovuta attenzione agli oneri di avviso e preavviso immediato in caso di assenze, generalmente previsti dalla contrattazione collettiva e consistenti nella comunicazione immediata al datore di lavoro. A questa seguirà la notificazione della certificazione della malattia, adempimento di natura giustificativa dell’assenza, indipendente da quello di comunicazione.

I doveri delle aziende

Le aziende, trovandosi a gestire situazioni riferite a soggetti affetti da disturbi post-Covid, non dovranno cadere nell’errore di trattare questi casi semplicemente come un problema di organizzazione e gestione del lavoro, ma – diversamente – dovranno evitare ogni possibile comportamento discriminatorio, sia in termini di organizzazione del lavoro, sia in termini di isolamento ed emarginazione del lavoratore.

Sempre e soprattutto nell’ambito delle Pmi, servirà una particolare attenzione verso i lavoratori affetti dalla sindrome Post-Covid, indipendentemente dalla circostanza per la quale il costo della malattia, in termini economici, sia riversato sull’Inps o direttamente sul datore di lavoro (per le categorie non coperte dall’indennità di malattia a carico dell’ente previdenziale).

Le persone interessate da queste affezioni, potenzialmente reiterate e continuate, con possibili ricadute, porteranno i segni di una esperienza traumatica, in misura direttamente proporzionale all’età.

Per il 2021 e per i due prossimi anni, entrambe le parti del rapporto di lavoro dovranno osservare gli obblighi che scaturiscono dalle assenze per malattia, ma all’azienda sarà richiesta una peculiare sensibilità, senza nulla togliere alle prerogative che disciplinano l’assenza per malattia comportante temporanea inabilità al lavoro.

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