Lavoratori dello spettacolo: maternità estesa anche ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali
L'Inps, con il messaggio 3 febbraio 2022, n. 550, recependo quanto previsto dall'art. 66, c. 6, decreto legge n. 73 (pubblicato in G.U. del 25 maggio 2021) estende la contribuzione per maternità (ai sensi dell'articolo 6, comma 15, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, come modificato dall'art. 66 comma 3 del decreto legge n 73/2021) per tutti i lavoratori dello spettacolo, ivi compresi (questo il contenuto della novità) i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (i cosiddetti Cd. 500).
Ricordiamo che tale figura professionale (introdotta dall'articolo 3, comma 98 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disposizione che ha ampliato con il numero 23-bis al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708), in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della propria attività lavorativa (che si connota per l'ampia autonomia di organizzazione dell'attività economica e dei compiti assunti) ha la caratteristica/autorizzazione di/a poter svolgere direttamente gli adempimenti informativi e contributivi verso l'Inps ex Enpals (in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo - cfr. la circolare dell'ex Enpals n. 17/2004), senza la necessità di delegare i predetti adempimenti al proprio committente o datore di lavoro. In estrema sintesi, tali soggetti si rivestono entrambi i ruoli del datore di lavoro e del lavoratore (richiedono direttamente il certificato di agibilità, procedono con il versamento contributivo e con l'invio del modello uniemens ed espletano direttamente la prestazione artistica).
Il messaggio Inps precisa poi l'aliquota contributiva e il massimale giornaliero, fissando la contribuzione di maternità allo 0,46% del compenso lordo, fino ad un massimale giornaliero di 100 Euro.
L'istituto previdenziale coglie inoltre l'occasione per fornire le seguenti importanti informazioni.
Decorrenza - L'aliquota contributiva e il massimale giornaliera, decorrono per le attività artistiche profuse dal mese di giugno 2021.
Sistemazione pregresso - Viene istituito il codice M218 (ARRETRATI CONTRIBUTO MATERNITA) da utilizzare per il versamento previsto per il 16 Maggio 2022 (tre mesi successivi a quello di pubblicazione del presente messaggio – datato 3 Febbraio 2022) per la regolarizzazione dei mesi pregressi.
Codici di riferimento - Con il codice R809 (RECUPERO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DI MATERNITA' CALCOLATI SU UN IMPONIBILE MAGGIORE RISPETTO AL MASSIMALE), cosi come il già utilizzato codice R808 si potrà recuperare (utilizzare a credito) l'eccedenza di contribuzione, al fine di snellire i calcoli. In sintesi, occorrerà tenere conto della contribuzione maternità già con il prossimo versamento in scadenza il 16 febbraio 2022 (per gli eventi profusi nel gennaio 2022) e mettere in calendario, entro il 16 maggio, il conteggio e il versamento degli adeguamenti contributivi (riferiti al periodo giugno / dicembre 2021).
Cogliamo l'occasione per riassumere molto brevemente i vari tasselli normativi (Circolari e messaggi) fino ad ora emanati dall'istituto previdenziale che stanno, progressivamente, formalizzando la Riforma del settore Spettacolo:
- Messaggio Inps n. 2563, del 9 luglio 2021, con il quale l'ente previdenziale ha disposto l'innalzamento del massimale per malattia e maternità da € 67,14 a € 100 euro giornaliero;
- Circolare Inps n. 132 del 10 settembre 2021, nella quale sono state ridefinite le regole per l'erogazione dell'indennità di malattia, illustrando i nuovi requisiti di accesso, la decorrenza, la durata e la misura della prestazione, oltre alla modifica del criterio per calcolare la retribuzione media globale giornaliera (limitandola alle ultime 40 prestazioni giornaliere rispetto alle precedenti 100) e ad una nuova modalità di erogazione dell'indennità di malattia;
- Circolare n. 155 pubblicata il 20 ottobre 2021, con il quale l'Istituto previdenziale ha previsto l'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al FPLS, nel quale vengono incluse (retroattivamente con decorrenza dal 1 luglio 2021) anche le attività di insegnamento retribuite (o di formazione) connesse, riconducibile e riferibili al settore dello spettacolo, purché svolte con contratti di lavoro autonomo, a favore di enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche (o da queste organizzate);
- Circolare Inps n. 163 del 29 ottobre 2021, che impatta, nel settore specifico, in maniera molto consistente. Nel predetto documento, dopo aver riassunto le misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al FPLS (Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo), l'Inps ridefinisce le regole contributive necessarie per l'ottenimento delle prestazioni per i lavoratori e precisa nuovi dettagli riguardo alla contribuzione d'ufficio utile ai fini delle prestazioni, oltre ad istituire un'importante "agevolazione" prevista esclusivamente per la categoria degli Attori.
- Circolare Inps n. 182 del 10 dicembre 2021, consiste nell'ampliamento della platea dei fruitori dell'indennità di maternità e paternità estese - finalmente – anche ai lavoratori autonomi;
- Circolare Inps n. 8 del 14 gennaio 2022, ove si definisce l'ambito applicativo dell'ALAS (indennità disoccupazione a favore dei lavoratori dello spettacolo);
- Circolare Inps n. 15 del 28 gennaio 2022, ove vengono determinati i nuovi massimali e minimali aggiornati al 2022.