Lavori edili, riconoscimento dei benefici previa indicazione in fattura del Ccnl applicato
Alla intensificazione della attività del settore edile conseguente al bonus 110%, seguirà un corrispondente incremento dei controlli da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro mirati alla verifica del rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza.
E' quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Ispettorato il 23 febbraio. La selezione degli obiettivi ed i relativi controlli, cui parteciperà il personale militare dei Gruppi Carabinieri per la tutela del lavoro, scaturirà da una vera e propria "attività di intelligence", basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie con le Casse Edili.
Il documento di prassi si accompagna alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 13/2022, in vigore dal 26 febbraio, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia. L'articolo 4 di quest'ultimo provvedimento, in particolare, per i lavori edili elencati dall'allegato X del decreto legislativo 81/2008, purché di importo superiore a 70.000 euro, subordina il riconoscimento di determinati benefici alla applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I benefici in questione sono svariati e vanno da quelli relativi agli investimenti in materia di efficienza energetica, alla detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche, al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (decreto legge Rilancio). Vi rientrano, tra gli altri, la detrazione d'imposta per la sistemazione a verde o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (legge 205/2017) e le spese sostenute per il recupero o il restauro della facciata esterna (legge 160/2019).
L’indicazione relativa alla applicazione dei contratti dovrà essere esplicitamente contenuta nell'atto di affidamento dei lavori e menzione del contratto applicato riportata nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
La verifica positiva circa la suddetta indicazione costituirà altresì condizione per il rilascio dell'eventuale visto di conformità da parte dei professionisti abilitati e dei responsabili dell'assistenza fiscale. È bene tuttavia precisare che tutti questi nuovi adempimenti diverranno pienamente efficaci solo dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge e riguarderanno i soli lavori edili avviati successivamente a tale ultimo termine.