Lavoro all’estero, le istruzioni Inps per le retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
L'Inps con la circolare 15 del 4 febbraio 2020 illustra il contenuto del decreto ministeriale 11 dicembre 2019 con cui sono state determinate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori inviati dall'Italia nei Paesi extra Ue non convenzionati. È quanto prevede la legge 398/1987 che stabilisce la riduzione del 10% delle aliquote contributive Ivs applicabili così come l'aliquota di finanziamento Naspi.
I valori convenzionali devono essere presi in considerazione anche nei Paesi esteri che hanno siglato una convenzione di sicurezza sociale con l'Italia, relativamente agli istituti assicurativi non coperti dalla convenzione.
Le aziende che non hanno applicato i nuovo valori relativi al mese di gennaio, potranno procedere alla relativa regolarizzazione contributiva con la denuncia mensile, entro il 16 maggio 2020.
Stati esclusi
Gli Stati esteri interessati sono quelli extra Ue non convenzionati. Pertanto ne sono esclusi:
– gli Stati dell'Unione europea;
– la Svizzera e i Paesi aderenti all'accordo See (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) ai quali si applica la normativa comunitaria;
– gli Stati extra Ue convenzionati.
Per quanto concerne la Gran Bretagna, che dal 1° febbraio 2020 non fa più parte dell'Unione europea, verranno emanate quanto prima apposite istruzioni in merito.
Criteri di calcolo
I valori convenzionali individuati dalla circolare 15/2020 vanno confrontati con le fasce di retribuzione mensile nazionale e possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali casi l'imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e il valore ottenuto deve essere moltiplicato per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.
La retribuzione convenzionale così individuata verrà applicata per l'anno in corso, salvo i seguenti casi:
- passaggio da una qualifica all'altra nel corso del mese;
- mutamento nel corso del mese del trattamento economico individuale per passaggi di qualifica;
- maturazione nel corso dell'anno di compensi variabili che comportano un incremento della retribuzione effettiva tale da determinare un cambio di fascia di retribuzione convenzionale.
Ciò comporta una quantificazione delle differenze retributive a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.
Aspetti previdenziali e assistenziali
Le retribuzioni convenzionali costituiscono inoltre base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.