Le istruzioni Inps per il Fondo solidarietà ferrovie
L'Inps ha diffuso (circolare 107 del 9 novembre) le istruzioni operative per la erogazione delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato.
L'adeguamento della disciplina del Fondo alle nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, introdotte dal decreto legislativo 148/2015, è stato oggetto di un apposito accordo nazionale tra le parti sociali stipulato nel luglio 2016, poi recepito in un decreto interministeriale del maggio dell'anno successivo. Tra i suoi compiti un ruolo preminente riveste la attuazione di interventi di sostegno al reddito in occasione di ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, crisi o riduzione di attività.
Destinatari sono i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo Fs, ivi inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti, iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo Fs) o all'assicurazione generale obbligatoria (Ago). I trattamenti straordinari erogati, in aggiunta a quelli ordinari, comprendono l'assegno riconosciuto ai lavoratori considerati eccedentari nei processi di agevolazione all'esodo, in grado di maturare i requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A tale tipologia di intervento, erogabile anche in unica soluzione, si affianca l'assegno straordinario solidaristico, erogabile ratealmente, in favore dei lavoratori considerati in esubero in una ottica di ricambio generazionale, con i medesimi requisiti pensionistici.
Nel periodo intercorrente tra la cessazione della attività lavorativa e l'effettiva maturazione del diritto a pensione, la contribuzione correlata (l’aliquota attuale è pari al 33% da calcolare sulle cosiddette retribuzioni “perse”) è a carico del datore nel primo caso (ad eccezione dei casi di erogazione in unica soluzione), mentre il relativo onere è sostenuto dal Fondo nel caso dell'assegno solidaristico.
Per accedere alle prestazioni è preliminarmente necessario la stipula dell'accordo aziendale tra le parti sociali e la sua trasmissione alla sede territoriale Inps, la quale provvede al rilascio, una volta completata la fase istruttoria, del codice di autorizzazione denominato “2M”. Il datore è tenuto in proposito a rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità, utilizzando il canale “Contatti” del “Cassetto previdenziale aziende”, circa la esistenza dei requisiti ai fini dell'attribuzione del suddetto codice. Successivamente l’azienda interessata presenta la domanda di prestazione, completa dei suoi dati identificativi, nonché delle informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La prestazione, normalmente erogata in forma rateale, è pari all'importo del trattamento pensionistico che il lavoratore percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione medesima. Ma non si tratta di una prestazione pensionistica. Infatti non è prevista la perequazione annua, non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia, non si effettuano trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, cessione del quinto), ed il trattamento non è reversibile in caso di decesso del percipiente. Bisogna poi fare attenzione al fatto che il trattamento non si trasforma automaticamente in pensione al maturarsi dei requisiti pensionistici (rimane, pertanto, onere del lavoratore presentare la domanda di pensione).
Come anticipato la erogazione può essere effettuata in unica soluzione. In tal caso l'importo liquidato è pari al 60% di quanto sarebbe stato erogato in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di sconto Bce di riferimento alla data di decorrenza della prestazione.
Cambia anche il trattamento fiscale: l’erogazione rateale sconta la tassazione ordinaria, mentre quella una tantum è soggetta al regime della tassazione separata.
Circa il capitolo dei finanziamenti delle prestazioni, sono tre le tipologie contributive previste:
a)il contributo ordinario che copre le prestazioni ordinarie pari allo 0,20% (due terzi a carico del datore ed un terzo a carico dei lavoratori);
b)il contributo addizionale, dovuto dal datore di lavoro in caso di erogazione dell'assegno ordinario e pari all'1,5% delle retribuzioni perse relativamente ai lavoratori cui l'assegno è corrisposto;
c)un contributo straordinario a copertura delle prestazioni straordinarie, anche solidaristiche, pari alla intera contribuzione correlata dovuta.