[1] Tra le tante, Cassazione civile, Sez. Lav., 30 luglio 2024, n. 21223, secondo cui «Il licenziamento del dirigente, motivato da una condotta colposa o comunque manchevole, deve essere considerato di natura disciplinare, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari previste dallo specifico regime del rapporto. Detto provvedimento deve essere assoggettato alle garanzie dettate a tutela del lavoratore circa la contestazione degli addebiti e il diritto di difesa. L'applicabilità dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori ad ogni dirigente comporta, quindi, la necessità della previa contestazione dell'addebito, in modo conforme ai requisiti di specificità e tempestività, e la sua immodificabilità».
[2] «Il principio dell'immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, …, comporta che il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e appaiano ragionevolmente sussistenti, ragion per cui, alla stregua del suddetto principio di immediatezza, non può consentirsi al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione stessa, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore, con la conseguenza che, qualora la contestazione medesima intervenga tardivamente, il recesso datoriale deve qualificarsi come illegittimo», così Cassazione civile, Sez. Lav., 13 giugno 2006, n. 13621.
[3] «Nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della legge n. 300/1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto; il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione», così Cassazione civile, Sez. Lav., 13 settembre 2024, n. 24609.
[4] «Il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza», così Cassazione civile, Sez. Lav., 17 maggio 2016, n. 10069.
[5] La subordinazione, peraltro, si manifesta in forma attenuata: «Ai fini dell'accertamento del lavoro "dirigenziale", occorre valutare l'esistenza della c.d. subordinazione attenuata, costituita da una situazione di coordinamento funzionale della prestazione dirigenziale con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale. Infatti, il lavoratore dirigente gode di margini di autonomia mentre il potere del datore di lavoro si manifesta nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico», così Cassazione civile, Sez. Lav., 29 ottobre 2020, n. 23927.
[6] Tribunale di Modena, Sez. Lav., 5 maggio 2017, est. Vaccari..
[7] Cassazione civile, Sez. Lav., 10 gennaio 2023, n. 381. Sul punto, si veda anche Cassazione civile, Sez. Lav., 26 gennaio 2022, n. 2246 secondo cui «Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente, sicché assume rilevanza qualsiasi motivo che sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, il recesso».