I motivi di censura avanti alla Suprema Corte offrono lo spunto per un excursus su istituti fondamentali che governano il licenziamento disciplinare del dirigente, con indicazione di precedenti giurisprudenziali maggiormente richiamati nelle decisioni in materia
Massima
Dirigente – Direttore generale – Sospensione cautelare – Validità – Tempestività – Interpretazione del principio in senso relativo – Sussistenza – Giusta causa – Configurabilità – Licenziamento valido
In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle motivazioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa).
In ragione del carattere spiccatamente fiduciario che connota il rapporto di lavoro del dirigente, la valutazione della giusta causa di licenziamento presenta maggiore elasticità rispetto alle ipotesi di giusta causa applicabili alle altre categorie di dipendenti.
In tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta risiede in una lesione del vincolo fiduciario che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure su base provvisoria.
La fattispecie
La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato al direttore generale di una banca.
La Corte di Appello di Venezia, confermando la decisione resa dal Tribunale, ritiene adeguatamente provati i singoli addebiti articolati nella lettera di contestazione disciplinare e, sulla scorta di tali risultanze, ribadisce la validità del recesso.
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