Il licenziamento di un dirigente di banca veniva ritenuto nullo per motivo illecito in quanto determinato dall'ingiusta reazione della banca al comportamento del dirigente perché durante l'opera di risanamento cui era chiamato denunciava criticità e resistenza interna al cambiamento
Massima
Nullità del licenziamento – motivo illecito – intento ritorsivo datoriale – efficacia determinante - necessità
L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto.
I fatti di causa e la fase di merito
Un dirigente di banca impugnava il recesso intimato dall'istituto finanziario nel lontano gennaio del 2016; ne scaturiva un contenzioso nell'ambito del c.d. "Rito Fornero", in cui il licenziamento veniva valutato, nel giudizio di prime cure, come nullo in quanto determinato da motivo illecito.
La Corte d'Appello di Bari, territorialmente competente, confermava la pronuncia di primo grado e l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2 del novellato art. 18 st. lav.
In particolare...