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Licenziamento per motivo illecito di un dirigente di banca che denuncia criticità e resistenza al cambiamento

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 25

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Il licenziamento di un dirigente di banca veniva ritenuto nullo per motivo illecito in quanto determinato dall'ingiusta reazione della banca al comportamento del dirigente perché durante l'opera di risanamento cui era chiamato denunciava criticità e resistenza interna al cambiamento

Massima

  • Nullità del licenziamento – motivo illecito – intento ritorsivo datoriale – efficacia determinante - necessità

    L'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto.

I fatti di causa e la fase di merito

Un dirigente di banca impugnava il recesso intimato dall'istituto finanziario nel lontano gennaio del 2016; ne scaturiva un contenzioso nell'ambito del c.d. "Rito Fornero", in cui il licenziamento veniva valutato, nel giudizio di prime cure, come nullo in quanto determinato da motivo illecito.

La Corte d'Appello di Bari, territorialmente competente, confermava la pronuncia di primo grado e l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie di cui ai commi 1 e 2 del novellato art. 18 st. lav.

In particolare...

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Argomenti

  • [1] Il riferimento in questi casi va sempre alle pronunce n. 8053 e 8054 espresse dalla Corte di Cassazione nell'anno 2014.

  • [2] Nello specifico, la richiamata pronuncia si è espressa come segue relativamente al funzionamento del sindacato di legittimità, il quale "sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, utilizzando una simile tecnica di formulazione normativa, che attribuisce al giudice del merito uno spazio di libera valutazione e apprezzamento"; talché, alla S.C. è precluso di "sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento dei concetti giuridici indeterminati (…) se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza". Tale sindacato di ragionevolezza, pertanto, non è "relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione".

  • [3] Così Cass. 741/2024, secondo cui il licenziamento ritorsivo "rende l'atto datoriale contrario ai valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale e ne determina la nullità".