Contenzioso

Manager estradata negli Usa per concorrenza sleale

L’estradizione negli Usa è possibile anche per concorrenza sleale e manipolazione del mercato

di Giovanbattista Tona

L’estradizione negli Stati Uniti è possibile anche per concorrenza sleale e manipolazione del mercato, purché le condotte siano contestate con modalità di esecuzione corrispondenti agli illeciti penali previsti dalla legislazione italiana. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 17 ottobre 2019, messa in esecuzione con la consegna dell’estradato alle autorità statunitensi il 13 gennaio scorso.

La vicenda

I giudici della Georgia avevano emesso un mandato di arresto a fini estradizionali a carico di una manager, cittadina olandese, che soggiornava in Sicilia, accusata di concorrenza sleale in associazione con altri soggetti, e manipolazione del mercato, reato previsto e punito dal titolo 15, sezione 1, del Codice Penale degli Stati Uniti.

Come vicedirettore di una società di trasporti, aveva creato degli schemi ad hoc per eliminare la concorrenza, fissando e coordinando supplementi sui costi di consegna e di spedizione aerea nel mondo. E per diversi anni aveva dato istruzioni ai suoi impiegati al fine di raggiungere accordi con le compagnie concorrenti per far aumentare i prezzi applicati al traffico delle merci via aerea da e verso gli Usa.

Il quadro normativo

L’imputazione elevata dai giudici Usa richiama lo Sherman act, che pone i principi della legislazione antitrust, oggetto in Italia della legge 287 del 1990.

La normativa italiana vieta alle imprese di stipulare accordi che abbiano per oggetto – o per effetto – di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il libero gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale in una sua parte non marginale, ma prevede solo sanzioni di carattere amministrativo, estranee, pertanto, all’ambito della cooperazione internazionale penale.

Tuttavia, la Corte d’appello di Palermo ha evidenziato che al manager si contestava il delitto di Conspiracy, cioè la partecipazione a un gruppo strutturato di persone che si proponevano di commettere illeciti in materia di concorrenza da eseguire con svariate modalità.

Sia il trattato del 13 ottobre 1983 di cooperazione giuridica internazionale tra gli Stati Uniti d’America e il nostro paese, sia l’articolo II, comma 2, dell’allegato del Trattato bilaterale del 3 maggio 2006, ratificato con la legge 25 del 16 marzo 2009, disciplinano il caso della Conspiracy. E stabiliscono che ogni forma di associazione per commettere reati indicati nello stesso allegato, così come previsto dalle leggi italiane, e la Conspiracy per commettere un reato, così come previsto dalle leggi statunitensi, è anche considerato reato che dà luogo all’estradizione.

La valutazione dei reati

Gli atti trasmessi dalle autorità Usa descrivevano un’associazione costituita per realizzare negli anni una sequenza di condotte che vanno oltre quelle descritte dallo Sherman act e che, se accertate, corrispondono a reati come la truffa, la turbata libertà del commercio o l’aggiotaggio previsto dall’articolo 501 del Codice penale o dall’articolo 2637 del Codice civile, funzionali alla turbativa del mercato e della libera concorrenza, valori e interessi protetti in entrambi i Paesi. La fattispecie di truffa punisce chi agisce per ingannare e raggirare quanti potevano subire gli artificiosi e immotivati aumenti dei prezzi dei trasporti, delle spedizioni e dei servizi. Il delitto previsto dall’articolo 501 del Codice penale costituisce la fattispecie più comune di aggiotaggio e punisce chi adopera qualsivoglia artificio idoneo a causare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci.

In ogni caso, ai fini del requisito della doppia incriminazione, la fattispecie italiana di riferimento rimane l’associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 del Codice penale, anche se non può esservi - né è richiesta dal trattato Italia-Usa - la perfetta coincidenza tra i tipi astratti delineati dalle norme incriminatici. Basta che lo stesso fatto concreto sia punibile da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando la differenza del titolo e dell’apparato sanzionatorio.

Per questo, anche se la legge antitrust italiana prevede solo sanzioni amministrative, i giudici palermitani hanno concesso l’estradizione.

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