Maternità anche senza minimale
Per le lavoratrici autonome beneficiarie del regime agevolato che prevede uno sconto del 35% sui contributi da versare, l’indennità di maternità viene riconosciuta anche se gli importi corrisposti sono sotto al minimale annuale.
Con la legge 190/2014 è stata introdotta la possibilità di chiedere la riduzione dei contributi da parte di artigiani e commercianti che rispettano determinati requisiti. Tuttavia, nel caso in cui gli importi effettivamente versati siano inferiori al minimale annuo previsto, scatta una riduzione proporzionale dei mesi accreditati, con effetto a partire dall’inizio dell’anno, a fini previdenziali. In pratica per la maturazione dell’anzianità contributiva un anno di versamenti potrebbe corrispondere, per esempio, a 8-10 mesi.
Può quindi accadere che in una parte dell’anno non risultino accreditati contributi. Per avere l’indennità di maternità, però, è richiesta la regolarità contributiva. Con il messaggio 1947/2017 pubblicato ieri, l’Inps, in risposta a domande di chiarimenti arrivate dalle sedi territoriali, afferma che l’indennità verrà comunque corrisposta, anche a fronte di versamenti in regime agevolato effettuati regolarmente, seppure gli importi siano insufficienti a coprire tutte le mensilità. Questo anche alla luce del fatto che, pur con il regime agevolato, l’importo relativo alle prestazioni per maternità viene pagato in misura piena.