Maternità calcolata sul reddito ridotto previsto per la professionista rientrata dall’estero
Il reddito professionale da prendere come riferimento per calcolare l'indennità di maternità di una professionista che è rientrata dall'estero beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 238/2010 è quello ridotto in base a tale legge, e quindi il 20% dell'importo percepito. Questa l'indicazione fornita dal ministero del Lavoro con l'interpello 4/2018 in risposta al Consiglio nazionale degli ingegneri.
L'articolo 70, comma 2, del Dlgs 151/2001 stabilisce che l'indennità di maternità da riconoscere a una libera professionista è «pari all'ottanta per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo della libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento».
Tuttavia i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di residenza all'estero possono beneficiare di agevolazioni fiscali. In particolare l'articolo 2 della legge 238/2010 stabilisce che, a fini Irpef, si considera il 20% del reddito percepito se si tratta di lavoratrici e il 30% se si tratta di lavoratori (successivamente l'articolo 16 del Dlgs 147/2015 ha portato l'imponibile al 50% del reddito percepito).
Secondo il ministero del Lavoro il reddito di riferimento “ridotto”, che deve anche essere dichiarato dal professionista al suo ente di previdenza, è quello da considerare come base per il calcolo dell'indennità di maternità. Questo anche perché, «in base al dato letterale del richiamato articolo 70, comma 2» del Dlgs 151/2001 l'intento del legislatore è stato quello di «stabilire un nesso logico-sistematico tra reddito fiscale e reddito previdenziale. E infatti, il reddito professionale su cui commisurare l'indennità di maternità della libera professionista coincide con il reddito dichiarato ai fini fiscali, sul quale è effettuato anche il calcolo dei contributi soggettivi previdenziali dovuti» a Inarcassa.