ApprofondimentoContenzioso

Natura mista dell'indennità per ferie non godute ed effetti in tema di responsabilità solidale del committente

di Pasquale Dui, Luigi Antonio Beccaria

N. 5

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Il caso in esame riguarda il contenuto della responsabilità solidale tra appaltatore e committente, da qualificare in relazione all'espressione di cui all'art. 29, d.lgs. 276/2003 che prevede testualmente l'insorgenza di una responsabilità in solido del committente esclusivamente per quanto riguarda i "trattamenti retributivi", interpretando stricto sensu detta specifica nozione (con riferimento specifico all'indennità per ferie non godute)

Massima

  • Indennità per ferie non godute – natura mista – risarcitoria – violazione del diritto al reintegro delle energie – retributiva – collocazione nel sinallagma del contratto di lavoro

    È da qualificare come "mista" la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che da un lato si può leggere come risarcitoria, per la violazione del diritto al reintegro delle energie del lavoratore, ma dall'altro costituisce anche elemento afferente alla sfera retributiva, collocandosi nel sinallagma, da intendersi quale causa (ex art. 1343 cod. civ.) del contratto di lavoro, qualificabile come a prestazioni corrispettive (essendovi, evidentemente, un nesso di interdipendenza tra le reciproche prestazioni) e ad effetti obbligatori (generando mutue obbligazioni tra le parti). Segnatamente, tale indennità non è qualificabile esclusivamente come "trattamento retributivo" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ma rientra nella più ampia definizione di "trattamenti economici e normativi" prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Breve sintesi della vicenda di merito

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli, territorialmente competente, confermando la pronuncia emessa dal giudice di prime cure, accoglieva parzialmente la domanda proposta da un lavoratore nei confronti di una società cooperativa, già datrice di lavoro, congiuntamente alla società per azioni committente, chiamata in causa nella sua qualità di co-obbligata solidale.

La Corte partenopea aveva ritenuto, in particolare, che dovesse escludersi la natura retributiva di alcuni emolumenti...

  • [1] Nella motivazione della pronuncia vengono ripercorse varie sentenze di Cassazione, in ordine cronologico decrescente, dalla più recente (Cass. n. 9009/2024) alla meno recente (Cass. n. 11462/2012), che ripercorrono l'orientamento secondo cui "per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE – ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse."