Il caso in esame riguarda il contenuto della responsabilità solidale tra appaltatore e committente, da qualificare in relazione all'espressione di cui all'art. 29, d.lgs. 276/2003 che prevede testualmente l'insorgenza di una responsabilità in solido del committente esclusivamente per quanto riguarda i "trattamenti retributivi", interpretando stricto sensu detta specifica nozione (con riferimento specifico all'indennità per ferie non godute)
Massima
Indennità per ferie non godute – natura mista – risarcitoria – violazione del diritto al reintegro delle energie – retributiva – collocazione nel sinallagma del contratto di lavoro
È da qualificare come "mista" la natura dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, che da un lato si può leggere come risarcitoria, per la violazione del diritto al reintegro delle energie del lavoratore, ma dall'altro costituisce anche elemento afferente alla sfera retributiva, collocandosi nel sinallagma, da intendersi quale causa (ex art. 1343 cod. civ.) del contratto di lavoro, qualificabile come a prestazioni corrispettive (essendovi, evidentemente, un nesso di interdipendenza tra le reciproche prestazioni) e ad effetti obbligatori (generando mutue obbligazioni tra le parti). Segnatamente, tale indennità non è qualificabile esclusivamente come "trattamento retributivo" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ma rientra nella più ampia definizione di "trattamenti economici e normativi" prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Breve sintesi della vicenda di merito
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Napoli, territorialmente competente, confermando la pronuncia emessa dal giudice di prime cure, accoglieva parzialmente la domanda proposta da un lavoratore nei confronti di una società cooperativa, già datrice di lavoro, congiuntamente alla società per azioni committente, chiamata in causa nella sua qualità di co-obbligata solidale.
La Corte partenopea aveva ritenuto, in particolare, che dovesse escludersi la natura retributiva di alcuni emolumenti...
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