Necessaria la permanenza continuativa in Italia per ricevere l’assegno sociale
Il requisito si considera interrotto in caso di assenza per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio
Il requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano per almeno dieci anni, necessario per richiedere l'assegno sociale, si considera interrotto in caso di assenza dal nostro Paese per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio, salvo la presenza di gravi e comprovati motivi.
Lo afferma Inps con il messaggio 1268/2023.
L'assegno sociale, pari nel 2023 a 503,27 euro mensili, spetta a chi ha compiuto 67 anni di età, ha la cittadinanza italiana o di uno Stato dello spazio economico europeo o della Confederazione elvetica, oppure ha lo status di rifugiato oppure ha un permesso di soggiorno di lungo periodo. Inoltre, deve essere residente in Italia.Il requisito del soggiorno almeno decennale in Italia, precisa il messaggio dell'Inps, costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello della cittadinanza, nei confronti del quale si pone come ulteriore e non alternativo.
Il messaggio mette a fuoco, completando quanto indicato nella circolare 131/2022, la situazione di coloro che sono residenti in Italia con un permesso di soggiorno di lungo periodo. Infatti, per l'Inps il possesso di tale permesso non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni, nemmeno se dovesse sussistere continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo.In definitiva, è necessaria l'ulteriore verifica, da parte della struttura territoriale Inps competente, dell'effettivo soggiorno continuativo decennale nel nostro Paese.
Rispetto a quest'ultimo aspetto, per individuare il criterio di verifica della permanenza continuativa non resta che riprendere il chiarimento contenuto nella circolare 131/2022. Secondo quest'ultima, le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo richiesto e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi in un quinquennio, salvo che l’ interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.