Nell’autodichiarazione degli aiuti di Stato anche le agevolazioni contributive
Entro il 30 novembre vanno comunicati gli esoneri fruiti che rientrano nel Temprary framework
Ai fini della dichiarazione degli aiuti di stato rientranti nel temporary framework in scadenza al 30 novembre, deve tenersi conto anche delle agevolazioni contributive introdotte o rafforzate durante la fase pandemica.
Le aziende obbligate a predisporre e trasmettere l'autocertificazione, prevista dall'articolo 1 del Dl 41/2021, devono tenere conto di tutte le diverse misure di cui hanno fruito in base alla decisione della Commissione Ue del 19 marzo C(2020) 1863 final, sei volte emendata e prorogata, non solo di quelle erariali sicuramente prevalenti, ma anche di quelle aventi natura diversa, tra le quali le agevolazioni contributive. La funzione dell'autocertificazione è, infatti, verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti di Stato “straordinari” riconducibili al temporary framework.
Il limite rilevante, vigente dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, per la maggior parte delle aziende (rientranti nella sezione 3.1. della decisione Ue) era pari a 1.800.000 euro, mentre tra le condizioni di spettanza vi era quella di non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 (escluse le micro e mini imprese). Per il periodo 1° marzo 2020 - 27 gennaio 2021, il limite era inferiore, pari a 800.000 euro.
Tra le principali agevolazioni contributive fruibili entro il 2021, che le rispettive norme istitutive riconducono ai limiti della sezione 3.1. del temporary framework,vi sono:
- l'esonero contributivo triennale per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 36 (articolo 1, commi 10-15, della legge 178/2020);
- la decontribuzione Sud (articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020 e articolo 1, commi 161-168, della legge 178/2020);
- l'esonero rafforzato per l'assunzione delle donne svantaggiate (articolo 1, commi 16-19, della legge 178/2020);
- il contributo, pari al 50% dei trattamenti di Cigs autorizzati per i lavoratori beneficiari assunti a tempo indeterminato (articolo 1, commi 243-247, della legge 234/2021);
- gli esoneri alternativi alla Cig (articolo 12, comma 14, del Dl 137/2020, articolo 1, commi 306-308, della legge 178/2020, articolo 3 del Dl 104/2020);
- la decontribuzione in favore del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo (articolo 43 del Dl 73/2021).
Le aziende che non si sono avvalse, per qualsiasi aiuto ricevuto, dei più generosi plafond (3.000.000 o 10.000.000 euro) previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione Ue, potranno facoltativamente decidere di predisporre l'autodichiarazione secondo la modalità semplificata introdotta dal 27 ottobre con provvedimento 398976/2022 del direttore dell'agenzia delle Entrate. In tale caso sarà sufficiente barrare la casella “ES” per autocertificare di aver ricevuto dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, aiuti di stato fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1., omettendo la compilazione del quadro A relativo ai diversi aiuti fruiti.
Le aziende che, per scelta o per obbligo (in quanto hanno applicato i limiti della sezione 3.12) non si avvarranno della modalità semplificata, dovranno invece indicare gli aiuti ricevuti sotto forma di agevolazioni contributive nella sezione 2 del quadro A nel rigo dei cosiddetti “altri aiuti”, in quanto non ricompresi tra gli aiuti ombrello dell'articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021 da esporre dettagliatamente nella sezione 1 del quadro. In assenza di aiuti ombrello e presenza di sole agevolazioni contributive, l'obbligo della dichiarazione non dovrebbe sussistere.
La prossima autocertificazione è il momento per fare i conti dell'ammontare complessivo dei diversi aiuti fruiti in epoca pandemica, verificare il rispetto del plafond applicabile, determinare gli aiuti eccedenti fruiti. Per questo sarà necessario coinvolgere tutti gli uffici interni e i professionisti esterni che hanno gestito questi aiuti, per evitare rischi di future richieste di ripetizione di importi indebiti.