Previdenza

Nelle gestioni speciali decorrenza pensionistica dopo la regolarizzazione

In caso di periodi omessi e poi sanati, necessari per il perfezionamento del diritto, la pensione anticipata non viene acquisita con effetti retroattivi

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di Antonello Orlando

Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti la decorrenza della pensione anticipata non può essere retroattiva rispetto alla regolarizzazione di periodi omessi necessari per perfezionarne il diritto. L’Inps, con la circolare 110/2022, torna su quanto disciplinato nel 2007 (con messaggio 29901) a proposito della decorrenza delle pensioni liquidate dalla gestione speciale dei lavoratori autonomi nel caso di versamenti contributivi a posteriori, dando nuove indicazioni condivise con il Lavoro.

La circolare ripercorre il quadro delle decorrenze delle pensioni, che secondo le regole generali per quelle di anzianità, fra cui la pensione anticipata ordinaria, si collocano nel mese successivo a quello della domanda; nel caso in cui il requisito contributivo non fosse perfezionato alla data della domanda, questa viene rigettata. Rispetto a tale automatismo il Dpr 488/1968 aveva specificato che se i requisiti venivano perfezionati prima della definizione della domanda di pensione o della decisione del successivo ricorso amministrativo, la pensione sarebbe comunque riconosciuta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto. Questo principio sussidiario, in forza di interventi giurisprudenziali e di prassi, era stato esteso dalla sola pensione di vecchiaia a quelle di anzianità e inabilità.

Nel caso degli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, il requisito contributivo può essere raggiunto in seguito a regolarizzazioni dovute a rettifiche dell’imponibile emerse da verifiche reddituali o anche di iscrizione d’ufficio alla gestione stessa. In questi casi, i versamenti contributivi effettuati dopo la presentazione della domanda di pensione consentono (in base alla richiesta dell’assicurato) la sua decorrenza al primo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionato il diritto a pensione grazie alla regolarizzazione dei contributi non versati. Ai fini della decorrenza si dovrà anche tenere conto della finestra di 3 mesi propria della pensione anticipata.

Nel caso dell’assegno ordinario di invalidità, prestazione temporanea di durata triennale, rinnovabile, l’Inps specifica che il requisito contributivo sarà indagato in riferimento al quinquennio di calendario anteriore alla domanda stessa, con decorrenza al mese successivo rispetto a quello in cui si colloca la regolarizzazione dei contributi. L’Istituto ricorda anche che per la pensione di vecchiaia la legge 155/1981 determina che questa decorre dal primo giorno del mese dopo il perfezionamento dei requisiti anche nel caso di regolarizzazione tardiva dei versamenti determinanti per il requisito contributivo ventennali, purché i contributi si collochino prima della domanda di pensione.

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