Notifiche tramite Pec e testimonianze registrate
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato le ricadute derivanti dalla riforma della giustizia
Notifica dell'illecito amministrativo solo tramite Pec qualora il destinatario sia un soggetto obbligato ad averla. Questo uno degli aspetti evidenziati dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota 2563/2023 relativa alla riforma del processo civile e penale (“riforma Cartabia”), scaturita dalle leggi 134/2021 e 206/2021), due decreti legislativi di attuazione (149/2022 e 150/2022) e dal recente decreto legge 13/2023.
Per quanto riguarda il processo civile la riforma è intervenuta per rendere i procedimenti ordinari di cognizione più snelli nel rispetto dei principi comunitari e dell'articolo 111 della Costituzione, inserendo in tale contesto come evidenziato dall'Inl, le novità attinenti le procedure di notificazione degli illeciti amministrativi e degli atti conseguenti.In precedenza, tale materia era regolata dall'articolo 14 della legge 689/1981 che, a sua volta, si riportava alle «disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal c.p.c. (artt. 137, 139, 147 e 149-bis) anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione». Quindi si provvedeva a trasmettere il verbale con raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando la busta verde per atti giudiziari.
Ora, in base all'articolo 3, comma 11, lettere b), c), d) ed e) del Dlgs 149/2022, vige l'obbligo della notifica al domicilio digitale (Pec) del destinatario, risultante dai pubblici elenchi, qualora questi sia un soggetto obbligato a munirsi di tale procedura. E' da tener conto che negli eventuali conseguenti giudizi di impugnazione, sempre in tema di notifica, essa avviene nei confronti dei difensori, quali soggetti tenuti obbligatoriamente a munirsi di indirizzo Pec. La notifica a mezzo Pec può essere inoltrata senza limiti di orario e si intende perfezionata, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta accettazione. Per il destinatario, invece, nel momento in cui è generata la ricevuta per avvenuta consegna.
Con l'inserimento dell'articolo 127-bis del Codice di procedura civile, mediante l'articolo 3, comma 10, lettere a) e b), del Dlgs 149/2022, è stato codificato lo svolgimento dell'udienza “a distanza” – mediante collegamento audiovisivo – e la facoltà di sostituire l'udienza “in presenza” con quella “cartolare” attraverso lo scambio o deposito di note scritte. In tema di processo del lavoro, ferma restando che qualsiasi decisione in merito alla direzione dell'udienza spetta al giudice, sussiste però una remora all'udienza a distanza, in particolare ove sia prevista l'escussione di testimoni.
In ogni caso, non dovrebbero frapporsi ostacoli a che il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio libero delle parti e la discussione, con la lettura del dispositivo o della sentenza con contestuale motivazione, avvengano con il collegamento audiovisivo.Anche nel rito del lavoro, come già avviene nel rito ordinario (articolo 342 del Codice di procedura civile), l'impugnazione della sentenza di primo grado davanti alla Corte di appello, successiva al 28 febbraio scorso, in base al modificato articolo 434 del Codice di procedura civile, deve contenere, pena l'inammissibilità:
- il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
- le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
- le violazioni di legge denunciate a la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In materia penale, la nota dell'Inl, dopo aver definito la funzione dell'ispettore del lavoro (articolo 6 del Dlgs 124/2004) e il confine tra l'attività di vigilanza amministrativa e quella di polizia giudiziaria, sofferma la propria attenzione sulle modifiche al Codice di procedura penale (articoli 335 e seguenti; articoli 349 e 161; 351, 357 e 362; 363; 370 e 373), in materia di notizia di reato, identificazione, avvisi e invito all'indagato a dichiarare o eleggere domicilio di iniziativa della polizia giudiziaria, documentazione degli atti di polizia giudiziaria compiuti d'iniziativa o delegati dal pubblico ministero, interrogatorio e confronti con la persona sottoposta a indagini e dell'indagato che sia imputato in procedimento connesso o collegato, quando siano delegati dal Pm.
Al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, il Dlgs 150/2022, modificando l'articolo 134 del Codice di procedura penale, ha previsto la riproduzione audiovisiva e fonografica come modalità generale di documentazione accanto all'ordinario verbale in forma riassuntiva.Più in particolare, per le sommarie informazioni (Sit) rese dalle persone informate sui fatti, assunte di iniziativa dell'ispettore (articolo 351 del Codice di procedura penale) o su delega del Pm (articoli 362 e 370), con le modifiche apportate dal Dlgs 150/2022, viene stabilito che «alla persona chiamata a rendere S.I.T. è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (dandone atto nel verbale), ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica».
Infine, all'ispettore, che operi in attività di polizia giudiziaria (infortuni, sequestri, truffa, eccetera), ravvisandone la motivata esigenza, è consentito chiedere formalmente al Pm di acquisire Sit a distanza dall'indagato, previo consenso di questi e del proprio difensore e nel rispetto delle garanzie dell'articolo 133-ter del Codice di procedura penale. Analogamente può avvenire per l'interrogatorio dell'indagato.