Previdenza

Nuove regole di autotutela Inps per migliorare il rapporto con gli utenti

Quattro gli strumenti a disposizione del direttore della struttura organizzativa di riferimento

di Silvano Imbriaci

Rafforzare il “patto con l'utenza”, quale indice di un miglior rapporto tra ente previdenziale e cittadino, in modo che l'Inps possa eliminare spontaneamente, e senza ulteriori aggravi, vizi di legittimità, incongruenze, errori di calcolo, errori materiali, vizi di merito, insomma tutti quegli elementi che, non prevedibili al momento di emanazione di un provvedimento, o non correttamente valutati, rendono il provvedimento illegittimo e ne consigliano l'eliminazione dal mondo giuridico in funzione preventiva di contenziosi che vedrebbero l'istituto perdente. Questo l’obiettivo del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato con la deliberazione numero 9 del consiglio di amministrazione del 18 gennaio 2023 e oggetto della circolare 47/2023.

Quanto all’eliminazione, la distinzione è tra annullamento d'ufficio (perdita di efficacia retroattiva del provvedimento viziato), rettifica (intervento solo modificativo, con eliminazione di incongruenze), convalida (intesa come sanatoria dei vizi) e revoca (nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto che determinano l'inidoneità del provvedimento a produrre effetti). L'unico limite è rappresentato dalle istanze che determinano un nuovo esame di una situazione di fatto già valutata per effetto di nuovi elementi sopravvenuti rispetto alla data di emanazione del provvedimento (in tal caso vi è un nuovo procedimento).

Il responsabile del procedimento di autotutela è il direttore della struttura organizzativa in cui è incardinato l'ufficio che ha emanato il provvedimento. Il procedimento è avviato su istanza di parte, oppure su segnalazione interna, o anche a seguito di contenzioso amministrativo, quando non sia inserita la questione all'ordine del giorno dell'organo decidente, o giudiziario, su impulso dell'avvocato dell'istituto. Nel procedimento possono intervenire gli interessati, con l'avvertenza che comunque i tempi per l'esercizio dell'autotutela non sospendono i termini ordinari per l'adozione del provvedimento o la sua impugnazione. Prima della decisione viene effettuata una analitica istruttoria, che dovrà evidenziare i profili in fatto e in diritto che consigliano l'adozione del provvedimento. In ogni caso, la fase istruttoria deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo avvio. Il procedimento si chiude con l'adozione di uno di quei provvedimenti sopra visti, con successiva comunicazione all'interessato e ai suoi rappresentanti.

Nel caso di annullamento d'ufficio, il provvedimento scrutinato perde di efficacia (decisione entro 60 giorni), per la presenza di un vizio di legittimità, e solitamente viene sostituito da un nuovo atto valido. La valutazione è meramente comparativa: l'interesse pubblico specifico all'annullamento, anche in termini economici, deve prevalere sull'interesse del destinatario alla conservazione dell'atto, valutato anche il tempo trascorso dall'emanazione dello stesso.

Nel caso della rettifica, il provvedimento originale non viene sostituito, ma solo corretto, perché inficiato da errori di calcolo o materiali. In questa situazione non vi è una valutazione comparativa degli interessi coinvolti e il provvedimento deve intervenire entro 30 giorni.

La convalida è quel provvedimento che, per ragioni di interesse pubblico, determina la correzione dei vizi di legittimità del provvedimento originario. Anche in questo caso, atteso l'esercizio di un potere amministrativo di valutazione e ponderazione di interessi, il termine è di 60 giorni.

Infine, il responsabile può adottare un provvedimento di revoca, un atto con cui il provvedimento iniziale viene nuovamente valutato (è un vero e proprio riesame), con una nuova ponderazione degli interessi che hanno condotto alla prima emanazione. Occorre che siano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, che rendono non opportuna la perdurante efficacia del provvedimento, o che sia mutata la situazione in fatto o che comunque vi sia la necessità di una nuova valutazione dell'interesse pubblico sotteso. Anche in questo caso, il termine per l'adozione del provvedimento è di 60 giorni.

La circolare, infine, pone l'accento sia sulla necessaria attività di monitoraggio dei provvedimenti adottati in autotutela, attraverso anche sistemi informatici, al fine di valutare comunque la presenza di elementi che disturbano la correttezza e la legittimità dell'azione amministrativa. In secondo luogo viene ricordato, anche al fine di promuovere i procedimenti di autotutela nei casi sopra visti, che la mancata attivazione, per dolo o per colpa grave, degli strumenti consentiti dall'autotutela può comportare la responsabilità amministrativa e contabile del responsabile del procedimento.

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