Nuovi buoni pasto, i vantaggi fiscali
Il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ha previsto l'emanazione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Anac, al fine di individuare gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
Tale provvedimento è stato emanato in data 7 giugno 2017, n. 122, in vigore dal 9 settembre 2017, con il quale sono stati individuati:
- gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto;
- le caratteristiche dei cosiddetti buoni pasto;
- il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
Caratteristiche - In base all'articolo 2 del decreto, i buoni pasto sono documenti di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuiscono al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del Codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono.
L'aspetto più innovativo del decreto consiste nel fatto che dal 9 settembre 2017 si potranno utilizzare fino ad otto buoni pasto nell'ambito della stessa spesa. I buoni pasto dovranno essere obbligatoriamente nominativi, quindi essi potranno essere utilizzati esclusivamente dal titolare e il loro utilizzo è ammesso soltanto per acquisti di prodotti alimentari. Quindi l'emissione dei buoni potrà essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno, sia part-time, anche nel caso in cui l'orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà naturalmente cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti, e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili. Non possono essere commercializzati oppure convertiti in denaro. I buoni – il cui valore sarà comprensivo dell'Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l'intero valore facciale»: in altri termini, non daranno diritto al resto.
Contenuto - I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare». Le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un'associazione elettronica sul relativo carnet elettronico e il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell'utilizzo. Il decreto n. 122/2017, dopo aver individuato gli esercizi commerciali ove potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto e le caratteristiche dei buoni stessi, fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. In particolare, secondo quanto prevede l'articolo 5, sarà vietato «pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente».
Tassazione dei buoni pasto - Resta invariata la tassazione dei buoni pasto: quelli cartacei restano esenti dalle imposte fino al valore di 5,29 euro, importo che sale a 7 euro per i ticket in formato elettronico (v. articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir), sempre più incentivati in virtù della loro trasparenza e tracciabilità. I buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, con il formato elettronico, godono dell'esenzione fiscale fino all'importo massimo di 7 euro. Non sono quindi soggetti a Irpef, alla contribuzione obbligatoria Inps e l'azienda non dovrà più corrispondere i contributi previdenziali e le imposte sulla differenza di 1,71 euro. Ai fini Iva, il decreto Mise stabilisce (articolo 6, comma 1) che il valore di ogni singolo buono è da intendersi comprensivo di Iva al 10% per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande. In caso di variazioni dell'imposta, il contenuto economico dei contratti stipulati resta invariato, ma le parti avranno facoltà di rinegoziazione. Per quanto la formulazione della norma non sia precisa e non contenga espressi rinvii alla Tabella A allegata al Dpr n. 633/1972, sembra ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento alle somministrazioni di cui al n. 121) della Tabella A - Parte III del Dpr n. 633/1972 soggette all'aliquota del 10 per cento. Si ricorda, inoltre, che per disposizione speciale (articolo 75, comma 3, Legge n. 413/1991), nei rapporti tra datore di lavoro e società emittente, i buoni pasto sono soggetti ad aliquota Iva del 4 per cento. Si ritiene che, ai sensi dell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del Dpr n. 633/1972, dal 1° settembre 2008, data della modifica della norma, i datori di lavoro possano esercitare il diritto alla detrazione, sempreché si tratti di operazione inerente all'attività. Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i costi per l'acquisto dei ticket dovrebbero continuare a essere integralmente deducibili, senza scontare il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio dall'articolo 109, comma 5, del Tuir. Riassumendo, vediamo quali sono tutti i vantaggi e la tassazione dei buoni pasto elettronici:
- aziende: Iva al 4%;
- liberi professionisti: titolari d'azienda e soci, aziende individuali possono detrarre invece l'Iva al 10% e il 75% delle spese per un importo massimo pari al 2% del fatturato;
- persone giuridiche: Ires 100%. Possono detrarre al 100% l'importo dei buoni pasto sia elettronici che cartacei, secondo quanto previsto dalla circolare 3 marzo 2009, n. 6/E.